Art. 8
                    Periodi di apertura e tariffe

  1.  L'attivita'  agrituristica  puo'  essere  svolta  tutto  l'anno
oppure,  previa  comunicazione  al  comune, secondo periodi stabiliti
dall'imprenditore agricolo. Tuttavia, ove se ne ravvisi la necessita'
per esigenze di conduzione dell'azienda agricola, e' possibile, senza
obbligo di ulteriori comunicazioni al comune, sospendere la ricezione
degli ospiti per brevi periodi.
  2.  Entro  il  31  ottobre  di  ciascun  anno, secondo la procedura
indicata   dalla  regione,  i  soggetti  che  esercitano  l'attivita'
agrituristica  presentano  una dichiarazione contenente l'indicazione
delle tariffe massime riferite a periodi di alta e di bassa stagione,
che si impegnano a praticare per l'anno seguente.