Art. 9.
              Riserva di denominazione. Classificazione
  1.   L'uso   della   denominazione  «agriturismo»,  e  dei  termini
attributivi   derivati,  e'  riservato  esclusivamente  alle  aziende
agricole   che   esercitano   l'attivita'   agrituristica   ai  sensi
dell'articolo 6.
  2.  Al  fine di una maggiore trasparenza e uniformita' del rapporto
tra  domanda  e  offerta  di agriturismo, il Ministro delle politiche
agricole e forestali, sentito il Ministro delle attivita' produttive,
previa  intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano,
determina criteri di classificazione omogenei per l'intero territorio
nazionale  e  definisce  le  modalita' per l'utilizzo, da parte delle
regioni,  di  parametri  di  valutazione riconducibili a peculiarita'
territoriali.