Art. 9. Riserva di denominazione. Classificazione 1. L'uso della denominazione «agriturismo», e dei termini attributivi derivati, e' riservato esclusivamente alle aziende agricole che esercitano l'attivita' agrituristica ai sensi dell'articolo 6. 2. Al fine di una maggiore trasparenza e uniformita' del rapporto tra domanda e offerta di agriturismo, il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro delle attivita' produttive, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina criteri di classificazione omogenei per l'intero territorio nazionale e definisce le modalita' per l'utilizzo, da parte delle regioni, di parametri di valutazione riconducibili a peculiarita' territoriali.