Art. 10.
                     Sospensione dalle funzioni
  1. La sospensione dalle funzioni consiste nell'allontanamento dalle
funzioni  con  la  sospensione  dallo stipendio e il collocamento del
magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura.
  2.  Al magistrato sospeso e' corrisposto un assegno alimentare pari
ai  due  terzi  dello stipendio e delle altre competenze di carattere
continuativo,   se   il  magistrato  sta  percependo  il  trattamento
economico  riservato alla prima o seconda o terza classe stipendiale;
alla meta', se alla quarta o quinta classe; a un terzo, se alla sesta
o settima classe.