Art. 12. 
                        Sanzioni applicabili 
  1. Si applica una sanzione non inferiore alla censura per: 
    a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo  1,
arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti; 
    b) la consapevole inosservanza  dell'obbligo  di  astensione  nei
casi previsti dalla legge; 
    c) l'omissione, da parte dell'interessato, della comunicazione al
Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle
cause  di  incompatibilita'  di   cui   agli   articoli   18   e   19
dell'ordinamento giudiziario, di cui  al  regio  decreto  30  gennaio
1941, n. 12, come modificati dall'articolo 29 del presente decreto; 
    d) il tenere comportamenti che, a  causa  dei  rapporti  comunque
esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di
avvenute  interferenze,  costituiscano  violazione  del   dovere   di
imparzialita'; 
    e) i comportamenti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere d),
e) ed f); 
    f) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; 
    g) il  reiterato  o  grave  ritardo  nel  compimento  degli  atti
relativi all'esercizio delle funzioni; 
    h) la scarsa laboriosita', se abituale; 
    i) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza; 
    l) l'uso della qualita'  di  magistrato  al  fine  di  conseguire
vantaggi ingiusti; 
    m)  lo  svolgimento  di  incarichi  extragiudiziari  senza  avere
richiesto o  ottenuto  la  prescritta  autorizzazione  dal  Consiglio
superiore della magistratura,  qualora  per  l'entita'  e  la  natura
dell'incarico il fatto non si appalesi di particolare gravita'. 
  2.  Si  applica   una   sanzione   non   inferiore   alla   perdita
dell'anzianita' per: 
    a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo  1,
arrecano grave e ingiusto danno o  indebito  vantaggio  a  una  delle
parti; 
    b) l'uso della qualita'  di  magistrato  al  fine  di  conseguire
vantaggi ingiusti, se abituale e grave; 
    c) i comportamenti previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera b). 
  3. Si  applica  la  sanzione  della  incapacita'  a  esercitare  un
incarico direttivo o semidirettivo per l'interferenza, nell'attivita'
di altro magistrato,  da  parte  del  dirigente  dell'ufficio  o  del
presidente della sezione, se ripetuta o grave. 
  4. Si applica una sanzione non  inferiore  alla  sospensione  dalle
funzioni per l'accettazione e lo svolgimento di  incarichi  e  uffici
vietati dalla legge ovvero per l'accettazione  e  lo  svolgimento  di
incarichi per i quali non e' stata richiesta o ottenuta la prescritta
autorizzazione, qualora per l'entita' e la  natura  dell'incarico  il
fatto si appalesi di particolare gravita'. 
  5. Si applica la sanzione della rimozione  al  magistrato  che  sia
stato  condannato  in  sede  disciplinare  per   i   fatti   previsti
dall'articolo 3, comma 1, lettera e), che incorre nella  interdizione
perpetua o temporanea dai  pubblici  uffici  in  seguito  a  condanna
penale o che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non
colposo non inferiore a un anno  la  cui  esecuzione  non  sia  stata
sospesa, ai sensi degli articoli 163 e 164 del Codice penale o per la
quale sia intervenuto provvedimento di revoca  della  sospensione  ai
sensi dell'articolo 168 dello stesso Codice. 
 
          Note all'art. 12:
              - Per gli articoli 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio
          1941,  n.  12,  vedi  art.  29  del decreto legislativo qui
          pubblicato.
              - Si riporta il testo degli articoli 163, 164 e 168 del
          codice penale:
              «Art.  163 (Sospensione condizionale della pena). - Nel
          pronunciare   sentenza   di   condanna  alla  reclusione  o
          all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a
          pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e
          ragguagliata  a norma dell'art. 135, sia equivalente ad una
          pena  privativa  della  liberta' personale per un tempo non
          superiore,  nel  complesso,  a  due  anni,  il giudice puo'
          ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il
          termine  di  cinque anni se la condanna e' per delitto e di
          due  anni se la condanna e' per contravvenzione. In caso di
          sentenza  di  condanna  a  pena pecuniaria congiunta a pena
          detentiva  non  superiore  a  due  anni, quando la pena nel
          complesso,   ragguagliata   a   norma  dell'art.  135,  sia
          superiore   a  due  anni,  il  giudice  puo'  ordinare  che
          l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa.
              Se  il  reato e' stato commesso da un minore degli anni
          diciotto,  la  sospensione  puo'  essere ordinata quando si
          infligga  una pena restrittiva della liberta' personale non
          superiore  a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola
          o  congiunta  alla  pena  detentiva  e ragguagliata a norma
          dell'art.  135, sia equivalente ad una pena privativa della
          liberta'   personale   per  un  tempo  non  superiore,  nel
          complesso,  a  tre  anni. In caso di sentenza di condanna a
          pena  pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a
          tre  anni,  quando  la  pena  nel complesso, ragguagliata a
          norma  dell'art.  135, sia superiore a tre anni, il giudice
          puo' ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga
          sospesa.
              Se  il  reato  e'  stato  commesso  da  persona di eta'
          superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno
          o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione puo'
          essere  ordinata  quando  si  infligga una pena restrittiva
          della  liberta'  personale  non  superiore a due anni e sei
          mesi  ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla
          pena  detentiva  e  ragguagliata a norma dell'art. 135, sia
          equivalente  ad una pena privativa della liberta' personale
          per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei
          mesi.  In  caso  di  sentenza di condanna a pena pecuniaria
          congiunta  a  pena detentiva non superiore a due anni e sei
          mesi,  quando  la  pena nel complesso, ragguagliata a norma
          dell'art.  135,  sia  superiore  a  due anni e sei mesi, il
          giudice puo' ordinare che l'esecuzione della pena detentiva
          rimanga sospesa.
              Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e
          sia  stato  riparato  interamente  il  danno, prima che sia
          stata  pronunciata  la sentenza di primo grado, mediante il
          risarcimento  di  esso e, quando sia possibile, mediante le
          restituzioni, nonche' qualora il colpevole, entro lo stesso
          termine   e  fuori  del  caso  previsto  nel  quarto  comma
          dell'art.   56,   si   sia   adoperato   spontaneamente  ed
          efficacemente   per  elidere  o  attenuare  le  conseguenze
          dannose  o  pericolose  del  reato  da  lui eliminabili, il
          giudice   puo'   ordinare   che  l'esecuzione  della  pena,
          determinata  nel  caso di pena pecuniaria ragguagliandola a
          norma  dell'art.  135, rimanga sospesa per il termine di un
          anno.».
              «Art.   164   (Limiti  entro  i  quali  e'  ammessa  la
          sospensione  condizionale  della  pena).  -  La sospensione
          condizionale  della  pena  e'  ammessa  soltanto  se, avuto
          riguardo   alle  circostanze  indicate  nell'art.  133,  il
          giudice presume che il colpevole si asterra' dal commettere
          ulteriori reati.
              La  sospensione condizionale della pena non puo' essere
          conceduta:
                1)  a chi ha riportato una precedente condanna a pena
          detentiva   per   delitto,   anche  se  e'  intervenuta  la
          riabilitazione ne' al delinquente o contravventore abituale
          o professionale;
                2)  allorche' alla pena inflitta deve essere aggiunta
          una misura di sicurezza personale perche' il reo e' persona
          che la legge presume socialmente pericolosa.
              La    sospensione   condizionale   della   pena   rende
          inapplicabili  le misure di sicurezza, tranne che si tratti
          della confisca.
              La  sospensione condizionale della pena non puo' essere
          concessa   piu'   di   una   volta.   Tuttavia  il  giudice
          nell'infliggere   una  nuova  condanna,  puo'  disporre  la
          sospensione  condizionale  qualora  la  pena da infliggere,
          cumulata  con  quella  irrogata  con la precedente condanna
          anche  per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'art.
          163.».
              «Art.  168  (Revoca  della  sospensione).  -  Salva  la
          disposizione    dell'ultimo   comma   dell'art.   164,   la
          sospensione  condizionale della pena e' revocata di diritto
          qualora, nei termini stabiliti, il condannato:
                1)  commetta  un  delitto  ovvero una contravvenzione
          della  stessa  indole,  per  cui  venga  inflitta  una pena
          detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli;
                2)   riporti   un'altra   condanna   per  un  delitto
          anteriormente  commesso  a  pena  che,  cumulata  a  quella
          precedentemente   sospesa,   supera   i   limiti  stabiliti
          dall'art. 163.
              Qualora  il condannato riporti un'altra condanna per un
          delitto  anteriormente  commesso,  a  pena  che, cumulata a
          quella   precedentemente   sospesa,  non  supera  i  limiti
          stabiliti   dall'art.   163,   il   giudice,  tenuto  conto
          dell'indole  e  della  gravita'  del  reato,  puo' revocare
          l'ordine di sospensione condizionale della pena.
              La  sospensione  condizionale  della  pena  e' altresi'
          revocata  quando  e' stata concessa in violazione dell'art.
          164, quarto comma, in presenza di cause ostative. La revoca
          e'  disposta  anche  se la sospensione e' stata concessa ai
          sensi  del  comma  3  dell'art. 444 del codice di procedura
          penale.».