Art. 14
                Titolarita' dell'azione disciplinare

  1. L'azione disciplinare e' promossa dal Ministro della giustizia e
dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione.
  2.  Il  Ministro della giustizia ha facolta' di promuovere l'azione
disciplinare  mediante  richiesta di indagini al Procuratore generale
presso  la  Corte  di  cassazione.  Dell'iniziativa  il  Ministro da'
comunicazione   al   Consiglio   superiore  della  magistratura,  con
indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede.
  3.  Il  Procuratore  generale  presso  la  Corte  di  cassazione ha
l'obbligo  di esercitare l'azione disciplinare, dandone comunicazione
al   Ministro   della   giustizia  e  al  Consiglio  superiore  della
magistratura,  con  indicazione  sommaria  dei  fatti  per i quali si
procede.  Il  Ministro  della  giustizia,  se  ritiene  che  l'azione
disciplinare  deve essere estesa ad altri fatti, ne fa richiesta, nel
corso delle indagini, al Procuratore generale.
  4. Il Consiglio superiore della magistratura, i consigli giudiziari
e  i dirigenti degli uffici hanno l'obbligo di comunicare al Ministro
della  giustizia  e  al  Procuratore  generale  presso  la  Corte  di
cassazione  ogni  fatto  rilevante  sotto  il profilo disciplinare. I
presidenti  di  sezione e i presidenti di collegio debbono comunicare
ai  dirigenti  degli  uffici  i  fatti  concernenti  l'attivita'  dei
magistrati  della sezione o del collegio che siano rilevanti sotto il
profilo disciplinare.
  5.  Il  Procuratore  generale  presso  la  Corte di cassazione puo'
contestare fatti nuovi nel corso delle indagini, anche se l'azione e'
stata  promossa  dal  Ministro della giustizia, salva la facolta' del
Ministro di cui al comma 3, ultimo periodo.