Art. 16
               Indagini nel procedimento disciplinare

  1.  Il  pubblico  ministero  procede  all'attivita' di indagine. Le
funzioni  di  pubblico  ministero  sono  esercitate  dal  Procuratore
generale  presso  la  Corte  di cassazione o da un magistrato del suo
ufficio.
  2. Per l'attivita' di indagine si osservano, in quanto compatibili,
le  norme  del codice di procedura penale, eccezione fatta per quelle
che   comportano  l'esercizio  di  poteri  coercitivi  nei  confronti
dell'imputato,  delle persone informate sui fatti, dei periti e degli
interpreti.  Si  applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 133
del codice di procedura penale.
  3.  Alle  persone  informate  sui  fatti, ai periti e interpreti si
applicano  le disposizioni degli articoli 366, 371-bis, 371-ter, 372,
373, 376, 377 e 384 del codice penale.
  4.  Il  Procuratore  generale  presso la Corte di cassazione, se lo
ritiene   necessario   ai   fini   delle  determinazioni  sull'azione
disciplinare,  puo'  acquisire  atti coperti da segreto investigativo
senza  che  detto  segreto possa essergli opposto. Nel caso in cui il
procuratore  della  Repubblica  comunichi,  motivatamente,  che dalla
divulgazione  degli  atti  coperti  da  segreto  investigativo  possa
derivare  grave  pregiudizio  alle  indagini, il Procuratore generale
dispone,  con  decreto,  che  i  detti  atti rimangano segreti per un
periodo  non  superiore  a  dodici  mesi  e  sospende il procedimento
disciplinare per un analogo periodo.
  5.  Il  pubblico ministero, per gli atti da compiersi fuori dal suo
ufficio,  puo'  richiedere  altro  magistrato  in  servizio presso la
procura  generale della corte d'appello nel cui distretto l'atto deve
essere compiuto.
 
          Note all'art. 16:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  133  del codice di
          procedura penale:
              "Art.  133 (Accompagnamento coattivo di altre persone).
          -  1.  Se  il  testimone, il perito, il consulente tecnico,
          l'interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente
          citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento
          di  comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice
          puo'  ordinarne  l'accompagnamento coattivo e puo' altresi'
          condannarli,  con  ordinanza,  a  pagamento di una somma da
          lire centomila a lire un milione a favore della cassa delle
          ammende   nonche'   alle   spese   alle  quali  la  mancata
          comparizione ha dato causa.
              2. Si applicano le disposizioni dell'art. 132.".
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 366, 371-bis,
          371-ter, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale:
              "Art.  366  (Rifiuto  di  uffici  legalmente dovuti). -
          Chiunque,   nominato   dall'autorita'  giudiziaria  perito,
          interprete,  ovvero  custode di cose sottoposte a sequestro
          dal   giudice   penale,   ottiene   con  mezzi  fraudolenti
          l'esenzione  dall'obbligo di comparire o di prestare il suo
          ufficio,  e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con
          la multa da lire sessantamila a un milione.
              Le  stesse  pene  si  applicano a chi, chiamato dinanzi
          all'autorita'  giudiziaria  per  adempiere  ad alcuna delle
          predette  funzioni, rifiuta di dare le proprie generalita',
          ovvero  di  prestare  il  giuramento  richiesto,  ovvero di
          assumere o di adempiere le funzioni medesime.
              Le  disposizioni  precedenti  si applicano alla persona
          chiamata  a  deporre  come testimonio dinanzi all'autorita'
          giudiziaria  e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare
          una funzione giudiziaria.
              Se  il  colpevole  e'  un  perito  o  un interprete, la
          condanna   importa   l'interdizione   dalla  professione  o
          dall'arte.".
              "Art.   371-bis   (False   informazioni   al   pubblico
          ministero).  -  Chiunque,  nel  corso  di  un  procedimento
          penale,   richiesto   dal  pubblico  ministero  di  fornire
          informazioni  ai  fini  delle indagini, rende dichiarazioni
          false ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno
          ai  fatti  sui  quali  viene  sentito,  e'  punito  con  la
          reclusione fino a quattro anni.
              Ferma l'immediata procedibilita' nel caso di rifiuto di
          informazioni,  il  procedimento  penale,  negli altri casi,
          resta  sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del
          quale   sono   state  assunte  le  informazioni  sia  stata
          pronunciata  sentenza di primo grado ovvero il procedimento
          sia  stato  anteriormente  definito con archiviazione o con
          sentenza di non luogo a procedere.
              Le  disposizioni  di  cui  ai  commi primo e secondo si
          applicano,  nell'ipotesi  prevista dall'art. 391-bis, comma
          10,  del  codice  di  procedura  penale,  anche  quando  le
          informazioni  ai  fini  delle  indagini  sono richieste dal
          difensore.".
              "Art.  371-ter  (False  dichiarazioni  al difensore). -
          Nelle  ipotesi previste dall'art. 391-bis, commi 1 e 2, del
          codice di procedura penale, chiunque, non essendosi avvalso
          della  facolta'  di  cui  alla  lettera  d) del comma 3 del
          medesimo  articolo, rende dichiarazioni false e' punito con
          la reclusione fino a quattro anni.
              Il  procedimento penale resta sospeso fino a quando nel
          procedimento  nel  corso  del  quale  sono state assunte le
          dichiarazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado
          ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con
          archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere.".
              "Art.  372 (Falsa testimonianza). - Chiunque, deponendo
          come  testimone  innanzi all'autorita' giudiziaria, afferma
          il  falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte,
          cio'  che  sa intorno ai fatti sui quali e' interrogato, e'
          punito con la reclusione da due a sei anni.".
              "Art.  373  (Falsa  perizia  o  interpretazione).  - Il
          perito   o   l'interprete   che,   nominato  dall'autorita'
          giudiziaria,   da'  parere  o  interpretazioni  mendaci,  o
          afferma  fatti  non  conformi  al  vero, soggiace alle pene
          stabilite nell'articolo precedente.
              La  condanna importa, oltre l'interdizione dai pubblici
          uffici, l'interdizione dalla professione o dall'arte.".
              "Art.  376  (Ritrattazione).  - Nei casi previsti dagli
          articoli  371-bis,  371-ter, 372 e 373, il colpevole non e'
          punibile  se, nel procedimento penale in cui ha prestato il
          suo  ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso
          e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento.
              Qualora  la  falsita'  sia  intervenuta  in  una  causa
          civile, il colpevole non e' punibile se ritratta il falso e
          manifesta  il  vero  prima che sulla domanda giudiziale sia
          pronunciata    sentenza    definitiva,    anche    se   non
          irrevocabile.".
              "Art.  377  (Subornazione). - Chiunque offre o promette
          denaro  o  altra  utilita'  alla persona chiamata a rendere
          dichiarazione davanti all'autorita' giudiziaria ovvero alla
          persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore
          nel  corso  dell'attivita'  investigativa,  o  alla persona
          chiamata a svolgere attivita' di perito, consulente tecnico
          o  interprete,  per  indurla  a commettere i reati previsti
          dagli  articoli  371-bis,  371-ter,  372  e  373, soggiace,
          qualora  l'offerta  o  la  promessa non sia accettata, alle
          pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla meta'
          ai due terzi.
              La  stessa  disposizione si applica qualora l'offerta o
          la promessa sia accettata, ma la falsita' non sia commessa.
              La   condanna   importa   l'interdizione  dai  pubblici
          uffici:".
              "Art. 384 (Casi di non punibilita). - Nei casi previsti
          dagli  articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis,
          371-ter,  372,  373,  374  e  378,  non  e' punibile chi ha
          commesso   il  fatto  per  esservi  stato  costretto  dalla
          necessita'  di salvare se' medesimo o un prossimo congiunto
          da  un  grave  e  inevitabile  nocumento  nella  liberta' o
          nell'onore.
              Nei  casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372
          e 373, la punibilita' e' esclusa se il fatto e' commesso da
          chi  per  legge  non  avrebbe  dovuto  essere  richiesto di
          fornire  informazioni ai fini delle indagini o assunto come
          testimonio,  perito, consulente tecnico o interprete ovvero
          non  avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a
          rispondere o avrebbe dovuto essere avvertito della facolta'
          di   astenersi  dal  rendere  informazioni,  testimonianza,
          perizia, consulenza o interpretazione.".