Art. 17
                       Chiusura delle indagini

  1.  Compiute  le  indagini,  il  Procuratore  generale  formula  le
richieste  conclusive  di  cui  ai  commi  2 e 6 e invia alla sezione
disciplinare  del Consiglio superiore della magistratura il fascicolo
del  procedimento,  dandone comunicazione all'incolpato. Il fascicolo
e'   depositato   nella   segreteria  della  sezione  a  disposizione
dell'incolpato,  che  puo'  prenderne visione ed estrarre copia degli
atti.
  2.  Il  Procuratore  generale  presso  la  Corte  di cassazione, al
termine   delle  indagini,  se  non  ritiene  di  dover  chiedere  la
declaratoria  di  non  luogo  a  procedere,  formula l'incolpazione e
chiede   al  presidente  della  sezione  disciplinare  la  fissazione
dell'udienza  di discussione orale. Il Procuratore generale presso la
Corte  di  cassazione  da'  comunicazione al Ministro della giustizia
delle sue determinazioni ed invia copia dell'atto.
  3.  Il Ministro della giustizia, entro venti giorni dal ricevimento
della  comunicazione  di cui al comma 2, puo' chiedere l'integrazione
e,  nel caso di azione disciplinare da lui promossa, la modificazione
della  contestazione,  cui provvede il Procuratore generale presso la
Corte di cassazione.
  4. Il presidente della sezione disciplinare fissa, con suo decreto,
il  giorno  della  discussione  orale,  con  avviso ai testimoni e ai
periti.
  5.  Il decreto di cui al comma 4 e' comunicato, almeno dieci giorni
prima  della  data  fissata  per  la  discussione  orale, al pubblico
ministero  e  all'incolpato nonche' al difensore di questo ultimo, se
gia'  designato, e, nelle ipotesi in cui egli abbia promosso l'azione
disciplinare,  richiesto  l'integrazione  o  la  modificazione  della
contestazione,  al Ministro della giustizia, il quale puo' esercitare
la  facolta'  di  partecipare  all'udienza  delegando  un  magistrato
dell'Ispettorato.
  6.  Il  Procuratore  generale, nel caso in cui ritenga che si debba
escludere l'addebito, fa richiesta motivata alla sezione disciplinare
per la declaratoria di non luogo a procedere. Della richiesta e' data
comunicazione  al  Ministro della giustizia, nell'ipotesi in cui egli
abbia promosso l'azione disciplinare, ovvero richiesto l'integrazione
della contestazione, con invio di copia dell'atto.
  7.  Il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dal ricevimento
della  comunicazione  di  cui al comma 6, puo' richiedere copia degli
atti  del  procedimento,  nell'ipotesi  in  cui  egli  abbia promosso
l'azione   disciplinare,   ovvero   richiesto   l'integrazione  della
contestazione,  e,  nei  venti giorni successivi alla ricezione degli
stessi,  puo'  richiedere al presidente della sezione disciplinare la
fissazione    dell'udienza    di    discussione   orale,   formulando
l'incolpazione.  Sulla  richiesta,  si provvede nei modi previsti nei
commi  4  e  5 e le funzioni di pubblico ministero, nella discussione
orale,  sono  esercitate  dal Procuratore generale presso la Corte di
cassazione  o  da  un suo sostituto. Il Ministro della giustizia puo'
esercitare  la  facolta'  di  partecipare  all'udienza  delegando  un
magistrato dell'Ispettorato.
  8.  Decorsi  i  termini  di  cui al comma 7, sulla richiesta di non
luogo  a  procedere  la  sezione  disciplinare  decide  in  camera di
consiglio.  Se  accoglie  la richiesta, provvede con ordinanza di non
luogo  a  procedere. Se rigetta la richiesta, il Procuratore generale
formula   l'incolpazione   e   chiede  al  presidente  della  sezione
disciplinare  la  fissazione  dell'udienza  di  discussione orale. Si
provvede nei modi previsti dai commi 4 e 5.