Art. 18
                Discussione nel giudizio disciplinare

  1. Nella discussione orale un componente della sezione disciplinare
del  Consiglio  superiore  della magistratura nominato dal presidente
svolge  la  relazione.  Il delegato del Ministro della giustizia puo'
presentare   memorie,   esaminare   testi,   consulenti  e  periti  e
interrogare l'incolpato.
  2.  L'udienza e' pubblica. La sezione disciplinare, su richiesta di
una  delle  parti, puo' disporre che la discussione si svolga a porte
chiuse  se  ricorrono  esigenze  di  tutela  della credibilita' della
funzione   giudiziaria,   con  riferimento  ai  fatti  contestati  ed
all'ufficio  che  l'incolpato  occupa,  ovvero esigenze di tutela del
diritto dei terzi.
  3. La sezione disciplinare puo':
a) assumere, anche d'ufficio, tutte le prove che ritiene utili;
b) disporre  o  consentire  la  lettura  di rapporti dell'Ispettorato
   generale  del Ministero della giustizia, dei consigli giudiziari e
   dei  dirigenti  degli  uffici,  la  lettura  di atti dei fascicoli
   personali nonche' delle prove acquisite nel corso delle indagini;
c) consentire   l'esibizione  di  documenti  da  parte  del  pubblico
   ministero,  dell'incolpato  e  del  delegato  del  Ministro  della
   giustizia.
  4.  Si  osservano,  in  quanto  compatibili, le norme del codice di
procedura  penale  sul  dibattimento,  eccezione fatta per quelle che
comportano   l'esercizio   di   poteri   coercitivi   nei   confronti
dell'imputato,  dei  testimoni,  dei periti e degli interpreti. Resta
fermo  quanto  previsto  dall'articolo  133  del  codice di procedura
penale.
  5.  Ai  testimoni, periti e interpreti si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 366, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale.
 
          Nota all'art. 18:
              - Per  il  testo  dell'art. 133 del codice di procedura
          penale  e  degli articoli 366, 372, 373, 376, 377 e 384 del
          codice penale vedi note all'art. 16.