Art. 19
                        Sentenza disciplinare

  1.   La   sezione   disciplinare   del  Consiglio  superiore  della
magistratura  delibera  immediatamente dopo l'assunzione delle prove,
le  conclusioni  del  pubblico  ministero,  del delegato del Ministro
della  giustizia  e della difesa dell'incolpato, il quale deve essere
sentito   per   ultimo.   Il  pubblico  ministero  non  assiste  alla
deliberazione in camera di consiglio.
  2.  La  Sezione  disciplinare  provvede con sentenza, irrogando una
sanzione  disciplinare ovvero, se non e' raggiunta prova sufficiente,
dichiarando  esclusa  la  sussistenza  dell'addebito.  I motivi della
sentenza  sono depositati nella segreteria della sezione disciplinare
entro trenta giorni dalla deliberazione.
  3.   I  provvedimenti  adottati  dalla  sezione  disciplinare  sono
comunicati al Ministro della giustizia nell'ipotesi in cui egli abbia
promosso  l'azione disciplinare, ovvero richiesto l'integrazione o la
modificazione  della  contestazione,  con  invio  di copia integrale,
anche  ai  fini  della decorrenza dei termini per la proposizione del
ricorso  alle  sezioni  unite  della Corte di cassazione. Il Ministro
puo' richiedere copia degli atti del procedimento.