Art. 2
         Illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni

  1.   Costituiscono   illeciti   disciplinari  nell'esercizio  delle
funzioni:
a) fatto salvo quanto previsto dalle lettere b) e c), i comportamenti
   che,  violando  i  doveri di cui all'articolo 1, arrecano ingiusto
   danno o indebito vantaggio ad una delle parti;
b) l'omissione  della  comunicazione,  al  Consiglio  superiore della
   magistratura,   della  sussistenza  di  una  delle  situazioni  di
   incompatibilita'  di  cui  agli  articoli 18 e 19 dell'ordinamento
   giudiziario,  di  cui  al  regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e
   successive  modificazioni,  come  modificati  dall'articolo 29 del
   presente decreto;
c) la  consapevole  inosservanza  dell'obbligo di astensione nei casi
   previsti dalla legge;
d) i  comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti
   delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia
   rapporti  con  il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario,
   ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori;
e) l'ingiustificata  interferenza nell'attivita' giudiziaria di altro
   magistrato;
f) l'omessa   comunicazione   al  capo  dell'ufficio,  da  parte  del
   magistrato destinatario, delle avvenute interferenze;
g) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza
   inescusabile;
h) il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile;
i) il  perseguimento di fini estranei ai suoi doveri ed alla funzione
   giudiziaria;
l) l'emissione  di  provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui
   motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei
   presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai
   quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione e' richiesta
   dalla legge;
m) l'adozione di provvedimenti adottati nei casi non consentiti dalla
   legge,  per  negligenza  grave  e  inescusabile,  che abbiano leso
   diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali;
n) la  reiterata  o  grave  inosservanza  delle norme regolamentari o
   delle  disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi
   competenti;
o) l'indebito affidamento ad altri di attivita' rientranti nei propri
   compiti;
p) l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede
   l'ufficio  in assenza dell'autorizzazione prevista dalla normativa
   vigente se ne e' derivato concreto pregiudizio all'adempimento dei
   doveri di diligenza e laboriosita';
q) il  reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli
   atti  relativi all'esercizio delle funzioni; si presume non grave,
   salvo  che  non  sia  diversamente  dimostrato, il ritardo che non
   eccede   il  triplo  dei  termini  previsti  dalla  legge  per  il
   compimento dell'atto;
r) il  sottrarsi  in  modo abituale e ingiustificato all'attivita' di
   servizio;
s) per  il dirigente dell'ufficio o il presidente di una sezione o il
   presidente  di  un  collegio, l'omettere di assegnarsi affari e di
   redigere i relativi provvedimenti;
t) l'inosservanza dell'obbligo di rendersi reperibile per esigenze di
   ufficio  quando  esso  sia  imposto  dalla legge o da disposizione
   legittima dell'organo competente;
u) la  divulgazione,  anche  dipendente  da  negligenza,  di atti del
   procedimento  coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto
   di pubblicazione, nonche' la violazione del dovere di riservatezza
   sugli  affari  in  corso  di trattazione, o sugli affari definiti,
   quando e' idonea a ledere indebitamente diritti altrui;
v) pubbliche dichiarazioni o interviste che, sotto qualsiasi profilo,
   riguardino i soggetti a qualsivoglia titolo coinvolti negli affari
   in  corso  di  trattazione,  ovvero  trattati  e  non definiti con
   provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria;
z) il  tenere rapporti in relazione all'attivita' del proprio ufficio
   con  gli  organi  di  informazione  al  di  fuori  delle modalita'
   previste  dal  decreto  legislativo  emanato  in  attuazione della
   delega  di  cui agli articoli 1, comma 1, lettera d) e 2, comma 4,
   della legge 25 luglio 2005, n. 150;
aa) il  sollecitare  la pubblicita' di notizie attinenti alla propria
   attivita'  di  ufficio  ovvero il costituire e l'utilizzare canali
   informativi personali riservati o privilegiati;
bb) il  rilasciare  dichiarazioni  ed  interviste  in  violazione dei
   criteri di equilibrio e di misura;
cc) l'adozione   intenzionale  di  provvedimenti  affetti  da  palese
   incompatibilita'  tra  la parte dispositiva e la motivazione, tali
   da  manifestare  una precostituita e inequivocabile contraddizione
   sul piano logico, contenutistico o argomentativo;
dd) l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio o del presidente di
   una  sezione  o  di  un  collegio, della comunicazione agli organi
   competenti  di  fatti  a  lui noti che possono costituire illeciti
   disciplinari  compiuti da magistrati dell'ufficio, della sezione o
   del collegio;
ee) l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio ovvero da parte del
   magistrato   cui   compete   il   potere  di  sorveglianza,  della
   comunicazione  al  Consiglio  superiore  della  magistratura della
   sussistenza  di  una delle situazioni di incompatibilita' previste
   dagli  articoli  18  e  19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al
   regio  decreto  30  gennaio 1941, n. 12, come da ultimo modificati
   dall'articolo 29 del presente decreto, ovvero delle situazioni che
   possono  dare  luogo  all'adozione  dei  provvedimenti di cui agli
   articoli  2  e  3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n.
   511,  come modificati dagli articoli 26, comma 1 e 27 del presente
   decreto;
ff) l'adozione  di  provvedimenti  al  di  fuori  di  ogni previsione
   processuale ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave
   e  inescusabile  negligenza  ovvero  di  atti  e provvedimenti che
   costituiscono  esercizio  di una potesta' riservata dalla legge ad
   organi   legislativi  o  amministrativi  ovvero  ad  altri  organi
   costituzionali;
gg) l'emissione   di  un  provvedimento  restrittivo  della  liberta'
   personale  fuori  dei  casi consentiti dalla legge, determinata da
   negligenza grave ed inescusabile.
  2.  Fermo  quanto previsto dal comma 1, lettere g), h), i), l), m),
n),  o),  p),  cc) ed ff), l'attivita' di interpretazione di norme di
diritto in conformita' all'articolo 12 delle disposizioni sulla legge
in generale non da' mai luogo a responsabilita' disciplinare.
 
          Note all'art. 2:
              - Per  gli articoli 18 e 19 del citato regio decreto 30
          gennaio  1941,  n. 12, vedi art. 29 del decreto legislativo
          qui pubblicato.
              - Si riporta il testo del comma 1, lettera d) dell'art.
          1  e  il  comma  4 dell'art. 2 della citata legge 25 luglio
          2005, n. 150:
              "Art.  1  (Contenuto  della delega). - 1. Il Governo e'
          delegato  ad  adottare, entro un anno dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  con  l'osservanza  dei
          principi  e  dei criteri direttivi di cui all'art. 2, commi
          1,  2,  3,  4,  5, 6, 7 e 8, uno o piu' decreti legislativi
          diretti a:
                a) - c) (omissis);
                d) riorganizzare l'ufficio del pubblico ministero;".
              "Art.   2   (Principi   e  criteri  direttivi,  nonche'
          disposizioni ulteriori). - 1. - 3. (Omissis).
              4.  Nell'attuazione  della  delega  di  cui all'art. 1,
          comma  1,  lettera  d),  il  Governo si attiene ai seguenti
          principi e criteri direttivi:
                a) prevedere  che  il  procuratore  della Repubblica,
          quale  preposto  all'ufficio del pubblico ministero, sia il
          titolare  esclusivo  dell'azione  penale  e che la eserciti
          sotto  la  sua  responsabilita'  nei  modi  e  nei  termini
          stabiliti  dalla legge, assicurando il corretto ed uniforme
          esercizio della stessa e delle norme sul giusto processo;
                b) prevedere  che  il  procuratore  della  Repubblica
          possa  delegare  un  procuratore aggiunto alla funzione del
          vicario, nonche' uno o piu' procuratori aggiunti ovvero uno
          o piu' magistrati del proprio ufficio perche' lo coadiuvino
          nella  gestione  per  il compimento di singoli atti, per la
          trattazione  di  uno  o  piu' procedimenti o nella gestione
          dell'attivita' di un settore di affari;
                c) prevedere  che  il  procuratore  della  Repubblica
          determini  i  criteri  per  l'organizzazione dell'ufficio e
          quelli  ai  quali  si  uniformera'  nell'assegnazione della
          trattazione  dei  procedimenti ai procuratori aggiunti o ai
          magistrati   del  proprio  ufficio,  precisando  per  quali
          tipologie  di  reato  riterra'  di  adottare  meccanismi di
          natura  automatica;  di  tali  criteri il procuratore della
          Repubblica  deve  dare comunicazione al Consiglio superiore
          della  magistratura;  prevedere  che  il  procuratore della
          Repubblica  possa  determinare  i criteri cui i procuratori
          aggiunti  o i magistrati delegati ai sensi della lettera b)
          devono   attenersi   nell'adempimento   della  delega,  con
          facolta'  di revoca in caso di divergenza o di inosservanza
          dei  criteri; prevedere che il procuratore della Repubblica
          trasmetta  al  Procuratore  generale  presso  la  Corte  di
          cassazione  il  provvedimento  di  revoca della delega alla
          trattazione  di un procedimento e le eventuali osservazioni
          formulate  dal magistrato o dal procuratore aggiunto cui e'
          stata  revocata la delega; che il provvedimento di revoca e
          le  osservazioni  vengano  acquisiti nei relativi fascicoli
          personali;  prevedere  che  il procuratore della Repubblica
          possa  determinare  i  criteri  generali  cui  i magistrati
          addetti  all'ufficio  devono  attenersi  nell'impiego della
          polizia    giudiziaria,    nell'utilizzo    delle   risorse
          finanziarie    e    tecnologiche   dell'ufficio   e   nella
          impostazione delle indagini;
                d) prevedere  che  alla data di acquisto di efficacia
          del  primo  dei  decreti legislativi emanati nell'esercizio
          della  delega  di  cui all'art. 1, comma 1, lettera d), sia
          abrogato    l'art.   7-ter,   comma   3,   dell'ordinamento
          giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
          introdotto  dall'art. 6 del decreto legislativo 19 febbraio
          1998, n. 51;
                e) prevedere  che gli atti di ufficio, che incidano o
          richiedano  di  incidere  su diritti reali o sulla liberta'
          personale,  siano  assunti  previo  assenso del procuratore
          della  Repubblica  ovvero  del  procuratore  aggiunto o del
          magistrato  eventualmente  delegato  ai sensi della lettera
          b);  prevedere  tuttavia che le disposizioni della presente
          lettera  non  si  applichino nelle ipotesi in cui la misura
          cautelare  personale  o  reale  e'  richiesta  in  sede  di
          convalida  del fermo o dell'arresto o del sequestro ovvero,
          limitatamente  alle  misure  cautelari reali, nelle ipotesi
          che  il procuratore della Repubblica, in ragione del valore
          del  bene  o  della rilevanza del fatto per cui si procede,
          riterra' di dovere indicare con apposita direttiva;
                f) prevedere  che  il  procuratore  della  Repubblica
          tenga  personalmente,  o  tramite  magistrato appositamente
          delegato,  i  rapporti con gli organi di informazione e che
          tutte  le informazioni sulle attivita' dell'ufficio vengano
          attribuite  impersonalmente  allo  stesso; prevedere che il
          procuratore  della  Repubblica segnali obbligatoriamente al
          consiglio  giudiziario, ai fini di quanto previsto al comma
          3,  lettera  r),  numero 3), i comportamenti dei magistrati
          del   proprio   ufficio  che  siano  in  contrasto  con  la
          disposizione di cui sopra;
                g) prevedere  che  il  procuratore generale presso la
          corte  di  appello,  al  fine  di verificare il corretto ed
          uniforme  esercizio dell'azione penale, nonche' il rispetto
          dell'adempimento  degli  obblighi  di  cui alla lettera a),
          acquisisca  dalle  procure  del  distretto  dati e notizie,
          relazionando  annualmente,  oltre  che  quando  lo  ritenga
          necessario,  al  Procuratore  generale  presso  la Corte di
          cassazione;
                h) prevedere,     relativamente    ai    procedimenti
          riguardanti i reati indicati nell'art. 51, comma 3-bis, del
          codice  di  procedura  penale,  che  sia fatto salvo quanto
          previsto  dall'art. 70-bis dell'ordinamento giudiziario, di
          cui  al  regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive
          modificazioni.".
              - Si  riporta  il  testo degli articoli 2 e 3 del regio
          decreto  legislativo  31  maggio 1946, n. 511, (Guarentigie
          della   magistratura.),   come   modificati   dal   decreto
          legislativo qui pubblicato:
              "Art.  2 (Inamovibilita' della sede). - I magistrati di
          grado  non inferiore a giudice, sostituto procuratore della
          Repubblica  o  pretore,  non  possono  essere trasferiti ad
          altra  sede  o destinati ad altre funzioni, se non col loro
          consenso.
              Essi  tuttavia  possono,  anche senza il loro consenso,
          essere  trasferiti  ad  altra  sede  o  destinati  ad altre
          funzioni,  previo  parere  del  Consiglio  superiore  della
          magistratura,   quando  si  trovino  in  uno  dei  casi  di
          incompatibilita'  previsti  dagli  articoli  16,  18  e  19
          dell'Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30
          gennaio  1941,  numero  12,  o  quando, per qualsiasi causa
          indipendente   da   loro  colpa  non  possono,  nella  sede
          occupata,   svolgere   le   proprie   funzioni   con  piena
          indipendenza  e  imparzialita'.  Il  parere  del  Consiglio
          superiore  e'  vincolante  quando  si  tratta di magistrati
          giudicanti.
              In  caso  di  soppressione di un ufficio giudiziario, i
          magistrati  che  ne  fanno  parte,  se  non  possono essere
          assegnati  ad  altro ufficio giudiziario nella stessa sede,
          sono  destinati  a  posti  vacanti  del loro grado ad altra
          sede.
              Qualora   venga   ridotto   l'organico  di  un  ufficio
          giudiziario,  i  magistrati  meno  anziani che risultino in
          soprannumero,  se  non  possono  essere  assegnati ad altro
          ufficio  della stessa sede, sono destinati ai posti vacanti
          del loro grado in altra sede.
              Nei  casi  previsti  dai  due precedenti commi si tiene
          conto,   in   quanto   possibile,   delle  aspirazioni  dei
          magistrati da trasferire.".
              "Art.  3  (Dispensa  dal  servizio  o  collocamento  in
          aspettativa   di   ufficio   per   debolezza  di  mente  od
          infermita).   -  Se  per  qualsiasi  infermita',  giudicata
          permanente,  o per sopravvenuta inettitudine, un magistrato
          non  puo'  adempiere  convenientemente  ed efficacemente ai
          doveri  del  proprio  ufficio,  e' dispensato dal servizio,
          previo   parere  conforme  del  Consiglio  superiore  della
          magistratura.    Se    l'infermita'   o   la   sopravvenuta
          inettitudine  consentono l'efficace svolgimento di funzioni
          amministrative,   il   magistrato  dispensato  puo'  essere
          destinato,  a  domanda, a prestare servizio, nei limiti dei
          posti  disponibili,  presso  il  Ministero della giustizia,
          secondo  modalita'  e  criteri di comparazione definiti con
          decreto  del  Ministro  della giustizia, di concerto con il
          Ministro   per   la   funzione   pubblica   e  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  tenuto  conto del tipo e
          della   gravita'   dell'infermita'   o  della  sopravvenuta
          inettitudine.  Il magistrato dispensato mantiene il diritto
          al  trattamento  economico  in  godimento,  con l'eventuale
          attribuzione  di  un  assegno  ad  personam  riassorbibile,
          corrispondente   alla   differenza   retributiva   tra   il
          trattamento   economico   in   godimento   alla   data  del
          provvedimento   di  dispensa  e  il  trattamento  economico
          corrispondente alla qualifica attribuita.
              Se la infermita' ha carattere temporaneo, il magistrato
          puo',  su  conforme  parere del Consiglio superiore, essere
          collocato di ufficio in aspettativa fino al termine massimo
          consentito dalla legge.
              Decorso  tale  termine, il magistrato che ancora non si
          trovi  in condizioni di essere richiamato dall'aspettativa,
          e' dispensato dal servizio.
              Le  disposizioni  precedenti  per  quanto  concerne  il
          parere  del  Consiglio  superiore  non  si  applicano  agli
          uditori,  i quali possono essere collocati in aspettativa o
          dispensati  dal  servizio  con  decreto del Ministro per la
          grazia e giustizia, previo parere del Consiglio giudiziario
          nel caso di dispensa.
              Per  gli  uditori  con funzioni giudiziarie la dispensa
          dal  servizio  e'  disposta  con decreto Reale, su conforme
          parere del Consiglio giudiziario.
              Avverso  il  parere  del Consiglio giudiziario previsto
          nei  due  precedenti  commi puo' essere proposto ricorso al
          Consiglio     superiore     della     magistratura    cosi'
          dall'interessato  come  dal  Ministro,  entro  dieci giorni
          dalla comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo.".