Art. 20.
              Rapporti tra il procedimento disciplinare
                    e il giudizio civile o penale
  1.  L'azione disciplinare e' promossa indipendentemente dall'azione
civile  di  risarcimento del danno o dall'azione penale relativa allo
stesso fatto, ferme restando le ipotesi di sospensione dei termini di
cui all'articolo 15, comma 8.
  2.  Hanno  autorita'  di  cosa  giudicata nel giudizio disciplinare
quanto  all'accertamento  della  sussistenza  del  fatto,  della  sua
illiceita' penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso:
    a) la sentenza penale irrevocabile di condanna;
    b)  la sentenza irrevocabile prevista dall'articolo 444, comma 2,
del codice di procedura penale.
  3.  Ha autorita' di cosa giudicata nel giudizio disciplinare quanto
all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha
commesso, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione.
 
          Nota all'art. 20:
              - Per  il  testo  dell'art. 444 del codice di procedura
          penale vedi note all'art. 4.