Art. 21.
                 Sospensione cautelare obbligatoria
  1.  A  richiesta  del  Ministro  della  giustizia o del Procuratore
generale  presso  la Corte di cassazione, la Sezione disciplinare del
Consiglio  superiore  della  magistratura  sospende  dalle funzioni e
dallo stipendio e colloca fuori dal ruolo organico della magistratura
il  magistrato,  sottoposto  a procedimento penale, nei cui confronti
sia stata adottata una misura cautelare personale.
  2.  La  sospensione  permane  sino  alla  sentenza  di  non luogo a
procedere   non   piu'  soggetta  ad  impugnazione  o  alla  sentenza
irrevocabile di proscioglimento.
  3.  La  sospensione  e'  revocata,  anche  d'ufficio, dalla sezione
disciplinare,  allorche'  la misura cautelare e' revocata per carenza
di  gravi  indizi  di  colpevolezza.  Negli altri casi di revoca o di
cessazione  degli effetti della misura cautelare, la sospensione puo'
essere revocata.
  4. Al magistrato sospeso e' corrisposto un assegno alimentare nella
misura indicata nell'articolo 10, comma 2.
  5.  Il  magistrato riacquista il diritto agli stipendi e alle altre
competenze  non  percepite, detratte le somme corrisposte per assegno
alimentare,  se  e'  prosciolto  con  sentenza  irrevocabile ai sensi
dell'articolo  530  del codice di procedura penale. Tale disposizione
si  applica  anche  se  e' pronunciata nei suoi confronti sentenza di
proscioglimento  per  ragioni  diverse  o  sentenza  di  non  luogo a
procedere  non  piu' soggetta ad impugnazione, qualora, essendo stato
il  magistrato  sottoposto  a procedimento disciplinare, lo stesso si
sia concluso con la pronuncia indicata nell'articolo 22, comma 5.
 
          Note all'art. 21:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  530  del codice di
          procedura penale:
              «Art.  530  (Sentenza di assoluzione). - 1. Se il fatto
          non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se il fatto
          non  costituisce  reato  o non e' previsto dalla legge come
          reato  ovvero  se il reato e' stato commesso da persona non
          imputabile  o non punibile per un'altra ragione, il giudice
          pronuncia  sentenza di assoluzione indicandone la causa nel
          dispositivo.
              2.  Il  giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche
          quando  manca,  e'  insufficiente  o  e' contraddittoria la
          prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso,
          che  il  fatto  costituisce  reato  o che il reato e' stato
          commesso da persona imputabile.
              3.  Se vi e' la prova che il fatto e' stato commesso in
          presenza  di  una  causa  di giustificazione o di una causa
          personale   di   non   punibilita'   ovvero  vi  e'  dubbio
          sull'esistenza  delle stesse, il giudice pronuncia sentenza
          di assoluzione a norma del comma 1.
              4.  Con  la sentenza di assoluzione il giudice applica,
          nei casi previsti dalla legge, le misure di sicurezza.».