Art. 22
                  Sospensione cautelare facoltativa

  1.  Quando  il  magistrato  e' sottoposto a procedimento penale per
delitto  non  colposo  punibile,  anche  in via alternativa, con pena
detentiva,  o  quando  al  medesimo  possono  essere  ascritti  fatti
rilevanti  sotto  il  profilo disciplinare che, per la loro gravita',
siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni, il Ministro della
giustizia  o  il  Procuratore  generale presso la Corte di cassazione
possono  chiedere  alla  Sezione disciplinare del Consiglio superiore
della  magistratura  la  sospensione cautelare dalle funzioni e dallo
stipendio,   e   il  collocamento  fuori  dal  ruolo  organico  della
magistratura, anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare.
  2.   La   Sezione   disciplinare   del  Consiglio  superiore  della
magistratura  convoca  il  magistrato  con un preavviso di almeno tre
giorni  e  provvede  dopo  aver  sentito  l'interessato  o  dopo aver
constatato  la  sua  mancata  presentazione. Il magistrato puo' farsi
assistere da altro magistrato o da un avvocato.
  3.  La  sospensione puo' essere revocata dalla Sezione disciplinare
in qualsiasi momento, anche d'ufficio.
  4.  Si  applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, commi 4 e
5.
  5.  Se  e'  pronunciata  sentenza  di  non  luogo  a procedere o se
l'incolpato  e'  assolto  o  condannato ad una sanzione diversa dalla
rimozione  o  dalla  sospensione  dalle  funzioni per un tempo pari o
superiore  alla  durata  della  sospensione  cautelare  eventualmente
disposta,  sono  corrisposti  gli  arretrati  dello stipendio e delle
altre  competenze  non percepiti, detratte le somme gia' riscosse per
assegno alimentare.