Art. 24
       Impugnazioni delle decisioni della sezione disciplinare
             del Consiglio superiore della magistratura

  1.  L'incolpato,  il  Ministro  della  giustizia  e  il Procuratore
generale  presso  la  Corte  di cassazione possono proporre, contro i
provvedimenti  in materia di sospensione di cui agli articoli 21 e 22
e  contro  le  sentenze  della  sezione  disciplinare  del  Consiglio
superiore  della  magistratura, ricorso per cassazione, nei termini e
con  le  forme previsti dal codice di procedura penale. Nei confronti
dei provvedimenti in materia di sospensione il ricorso non ha effetto
sospensivo del provvedimento impugnato.
  2.  La Corte di cassazione decide a sezioni unite penali, entro sei
mesi dalla data di proposizione del ricorso.