Art. 26.
Modifiche  all'articolo  2  del  regio  decreto legislativo 31 maggio
   1946,  n.  511,  in  materia di trasferimento di ufficio di natura
   amministrativa.
  1.  All'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31
maggio  1946,  n.  511,  le  parole  da:  "per  qualsiasi  causa"  a:
"dell'ordine   giudiziario"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "per
qualsiasi  causa  indipendente  da loro colpa non possono, nella sede
occupata,  svolgere  le  proprie  funzioni  con  piena indipendenza e
imparzialita".
  2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
gli  atti relativi ai procedimenti amministrativi di trasferimento di
ufficio  ai  sensi  dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto
legislativo  31  maggio  1946,  n.  511, pendenti presso il Consiglio
superiore  della  magistratura, per fatti astrattamente riconducibili
alle  fattispecie  disciplinari previste dagli articoli 2, 3 e 4, del
presente  decreto,  sono  trasmessi  al  Procuratore  generale  della
Repubblica presso la Corte di cassazione per le sue determinazioni in
ordine all'azione disciplinare.
 
          Nota all'art. 26:
              - Per l'art. 2, del citato regio decreto legislativo 31
          maggio 1946, n. 511, vedi note all'art. 2.