Art. 27.
Modifiche  all'articolo  3  del  regio  decreto legislativo 31 maggio
   1946,  n.  511,  in  materia di trasferimento di ufficio di natura
   amministrativa.
  1.  All'articolo  3,  primo comma, del regio decreto legislativo 31
maggio  1946,  n. 511, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:
"Se l'infermita' o la sopravvenuta inettitudine consentono l'efficace
svolgimento di funzioni amministrative, il magistrato dispensato puo'
essere  destinato,  a  domanda,  a  prestare servizio, nei limiti dei
posti  disponibili,  presso  il  Ministero  della  giustizia, secondo
modalita' e criteri di comparazione definiti con decreto del Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica
e  il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto del tipo e
della  gravita' dell'infermita' o della sopravvenuta inettitudine. Il
magistrato dispensato mantiene il diritto al trattamento economico in
godimento,  con  l'eventuale  attribuzione  di un assegno ad personam
riassorbibile,  corrispondente  alla  differenza  retributiva  tra il
trattamento  economico  in  godimento  alla data del provvedimento di
dispensa  e  il  trattamento  economico corrispondente alla qualifica
attribuita.".
 
          Nota all'art. 27:
              - Per l'art. 3, del citato regio decreto legislativo 31
          maggio 1946, n. 511, vedi note all'art. 2.