Art. 27. Modifiche all'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in materia di trasferimento di ufficio di natura amministrativa. 1. All'articolo 3, primo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Se l'infermita' o la sopravvenuta inettitudine consentono l'efficace svolgimento di funzioni amministrative, il magistrato dispensato puo' essere destinato, a domanda, a prestare servizio, nei limiti dei posti disponibili, presso il Ministero della giustizia, secondo modalita' e criteri di comparazione definiti con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto del tipo e della gravita' dell'infermita' o della sopravvenuta inettitudine. Il magistrato dispensato mantiene il diritto al trattamento economico in godimento, con l'eventuale attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile, corrispondente alla differenza retributiva tra il trattamento economico in godimento alla data del provvedimento di dispensa e il trattamento economico corrispondente alla qualifica attribuita.".
Nota all'art. 27: - Per l'art. 3, del citato regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, vedi note all'art. 2.