Art. 28.
             Modifiche all'articolo 11 del regio decreto
                       30 gennaio 1941, n. 12
  1.  L'articolo  11  dell'ordinamento  giudiziario,  di cui al regio
decreto  30  gennaio  1941,  n.  12,  e  successive modificazioni, e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  11  (Decadenza  per inosservanza del termine per assumere le
funzioni).  -  Il  magistrato, che non assume le funzioni nel termine
stabilito  dall'articolo  precedente,  o  in  quello che gli e' stato
assegnato con disposizione del Ministro, decade dall'impiego.
  Il  magistrato  decaduto  dall'impiego  ai sensi del primo comma si
considera  aver  cessato  di  far  parte  dell'ordine  giudiziario in
seguito a dimissioni.
  La  disposizione  di  cui  al  secondo  comma si applica anche alla
ipotesi di decadenza prevista dall'articolo 127, primo comma, lettera
c),  seconda  parte,  del  decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3.".
 
          Nota all'art. 28:
              - Si  riporta,  per  opportuna conoscenza, il testo del
          primo  comma,  lettera  c),  dell'art. 127, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  10 gennaio 1957, n. 3 (Testo
          unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli
          impiegati civili dello Stato.):
              «Art.  127  (Decadenza).  - Oltre che nel caso previsto
          dall'art.   63,   l'impiegato   incorre   nella   decadenza
          dall'impiego:
                a) - b) (omissis);
                c) quando,  senza  giustificato  motivo, non assuma o
          non  riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero
          rimanga assente dall'ufficio per un periodo non inferiore a
          quindici  giorni  ove  gli  ordinamenti  particolari  delle
          singole  amministrazioni  non  stabiliscano un termine piu'
          breve.».