Art. 28. Modifiche all'articolo 11 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 1. L'articolo 11 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 11 (Decadenza per inosservanza del termine per assumere le funzioni). - Il magistrato, che non assume le funzioni nel termine stabilito dall'articolo precedente, o in quello che gli e' stato assegnato con disposizione del Ministro, decade dall'impiego. Il magistrato decaduto dall'impiego ai sensi del primo comma si considera aver cessato di far parte dell'ordine giudiziario in seguito a dimissioni. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche alla ipotesi di decadenza prevista dall'articolo 127, primo comma, lettera c), seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.".
Nota all'art. 28: - Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo del primo comma, lettera c), dell'art. 127, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.): «Art. 127 (Decadenza). - Oltre che nel caso previsto dall'art. 63, l'impiegato incorre nella decadenza dall'impiego: a) - b) (omissis); c) quando, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero rimanga assente dall'ufficio per un periodo non inferiore a quindici giorni ove gli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni non stabiliscano un termine piu' breve.».