Art. 3
      Illeciti disciplinari fuori dell'esercizio delle funzioni

  1.  Costituiscono  illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio
delle funzioni:
a) l'uso  della qualita' di magistrato al fine di conseguire vantaggi
   ingiusti per se' o per altri;
b) il  frequentare  persona  sottoposta  a  procedimento  penale o di
   prevenzione  comunque  trattato  dal  magistrato,  o persona che a
   questi   consta  essere  stata  dichiarata  delinquente  abituale,
   professionale  o  per  tendenza o aver subito condanna per delitti
   non  colposi  alla  pena  della  reclusione superiore a tre anni o
   essere  sottoposto  ad  una  misura  di prevenzione, salvo che sia
   intervenuta  la  riabilitazione,  ovvero  l'intrattenere  rapporti
   consapevoli di affari con una di tali persone;
c) l'assunzione  di  incarichi  extragiudiziari  senza  la prescritta
   autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura;
d) lo   svolgimento   di  attivita'  incompatibili  con  la  funzione
   giudiziaria  di cui all'articolo 16, comma 1, del regio decreto 30
   gennaio  1941,  n.  12,  e succesive modificazioni, o di attivita'
   tali  da  recare  concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri
   disciplinati dall'articolo 1;
e) l'ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni
   da  soggetti  che  il  magistrato  sa  essere  parti o indagati in
   procedimenti penali o civili pendenti presso l'ufficio giudiziario
   di  appartenenza o presso altro ufficio che si trovi nel distretto
   di  Corte  d'appello  nel  quale esercita le funzioni giudiziarie,
   ovvero  dai difensori di costoro, nonche' ottenere, direttamente o
   indirettamente,   prestititi   o  agevolazioni,  a  condizioni  di
   eccezionale  favore,  da  parti  offese  o testimoni o comunque da
   soggetti coinvolti in detti procedimenti;
f) la  pubblica  manifestazione di consenso o dissenso in ordine a un
   procedimento  in  corso  quando, per la posizione del magistrato o
   per  le  modalita'  con  cui il giudizio e' espresso, sia idonea a
   condizionare la liberta' di decisione nel procedimento medesimo;
g) la  partecipazione  ad  associazioni  segrete o i cui vincoli sono
   oggettivamente   incompatibili   con  l'esercizio  delle  funzioni
   giudiziarie;
h) l'iscrizione  o  la  partecipazione  a  partiti politici ovvero il
   coinvolgimento  nelle attivita' di centri politici o operativi nel
   settore  finanziario  che  possono  condizionare l'esercizio delle
   funzioni o comunque compromettere l'immagine del magistrato;
i) l'uso  strumentale  della  qualita'  che,  per  la  posizione  del
   magistrato  o  per  le  modalita'  di  realizzazione,  e' idoneo a
   turbare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste;
l) ogni  altro comportamento tale da compromettere l'indipendenza, la
   terzieta' e l'imparzialita' del magistrato, anche sotto il profilo
   dell'apparenza.
 
          Nota all'art. 3:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 16 del citato regio
          decreto 30 gennaio 1941, n. 12:
              "Art. 16 (Incompatibilita' di funzioni). - I magistrati
          privati non possono assumere pubblici o privati impieghi od
          uffici,  ad eccezione di quelli di senatore, di consigliere
          nazionale  o  di  amministratore  gratuito  di  istituzioni
          pubbliche  di  beneficenza.  Non possono nemmeno esercitare
          industrie o commerci, ne' qualsiasi libera professione.
              Salvo  quanto  disposto  dal  primo  comma dell'art. 61
          dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato
          con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 10 gennaio
          1957,  n.  3,  non possono, inoltre, accettare incarichi di
          qualsiasi  specie  ne'  possono  assumere  le  funzioni  di
          arbitro,  senza  l'autorizzazione  del  Consiglio superiore
          della magistratura.
              In  tal  caso,  possono assumere le funzioni di arbitro
          unico   o   di   presidente   del   collegio  arbitrale  ed
          esclusivamente   negli   arbitrati   nei   quali  e'  parte
          l'Amministrazione   dello   Stato  ovvero  aziende  o  enti
          pubblici, salvo quanto previsto dal capitolato generale per
          le  opere  di competenza del Ministero dei lavori pubblici,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 16
          luglio 1962, n. 1063.".