Art. 31.
                             Abrogazioni
  1.  Oltre  a  quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione
della  delega  di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 150 del
2005,  sono  abrogati,  dalla  data  di  acquisto  di efficacia delle
disposizioni contenute nel presente decreto:
    a)  l'articolo  12  del  regio  decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e
successive modificazioni;
    b)  gli  articoli 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37 e 38 del regio decreto legislativo n. 511 del 1946;
    c)  gli  articoli  57,  58,  59,  60,  61  e  62  del decreto del
Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916;
    d)  l'articolo 14, primo comma, n. 1), della legge 24 marzo 1958,
n. 195.
 
          Note all'art. 31:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 3 dell'art. 1 della
          citata legge 25 luglio 2005, n. 150:
              «3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro i novanta
          giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma
          1,   uno  o  piu'  decreti  legislativi  recanti  le  norme
          necessarie  al coordinamento delle disposizioni dei decreti
          legislativi  emanati  nell'esercizio della delega di cui al
          medesimo  comma  con  le  altre  leggi  dello  Stato e, con
          l'osservanza  dei  principi  e dei criteri direttivi di cui
          all'art.  2, comma 9, la necessaria disciplina transitoria,
          prevedendo  inoltre  l'abrogazione  delle  disposizioni con
          essi incompatibili. Le disposizioni dei decreti legislativi
          previsti  dal presente comma divengono efficaci a decorrere
          dalla data indicata nel comma 2.».
              - Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 24 marzo
          1958, n. 195, (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento
          del   Consiglio   superiore   della   Magistratura.)   come
          modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:
              «Art.  14  (Attribuzioni  del  Ministro per la grazia e
          giustizia).  - Il Ministro per la grazia e giustizia, fermo
          quanto stabilito dall'art. 11:
                1) (abrogato);
                2)  ha  facolta'  di  chiedere  ai  capi  delle Corti
          informazioni  circa il funzionamento della giustizia e puo'
          al riguardo fare le comunicazioni che ritiene opportune;
                3)  esercita tutte le altre attribuzioni demandategli
          dalla   legge  sull'ordinamento  giudiziario  e  in  genere
          riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi
          relativi alla giustizia.».