Art. 5.
                              Sanzioni
  1.  Il magistrato che viola i suoi doveri e' soggetto alle seguenti
sanzioni disciplinari:
    a) l'ammonimento;
    b) la censura;
    c) la perdita dell'anzianita';
    d)  l'incapacita' temporanea a esercitare un incarico direttivo o
semidirettivo;
    e) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;
    f) la rimozione.
  2.  Quando per il concorso di piu' illeciti disciplinari si debbono
irrogare  piu'  sanzioni  di diversa gravita', si applica la sanzione
prevista   per   l'infrazione   piu'   grave;  quando  piu'  illeciti
disciplinari,  commessi  in  concorso  tra  loro,  sono puniti con la
medesima  sanzione, si applica la sanzione immediatamente piu' grave.
Nell'uno  e  nell'altro  caso puo' essere applicata anche la sanzione
meno grave se compatibile.