Art. 9.
                Temporanea incapacita' ad esercitare
un incarico direttivo o semidirettivo
  1.  La temporanea incapacita' ad esercitare un incarico direttivo o
semidirettivo  non  puo'  essere  inferiore  a  sei  mesi  e non puo'
superare  i  due  anni.  Se il magistrato svolge funzioni direttive o
semidirettive,  debbono  essergli conferite di ufficio altre funzioni
non direttive o semidirettive, corrispondenti alla sua qualifica.
  2.  Applicata  la  sanzione,  il  magistrato  non  puo'  riprendere
l'esercizio delle funzioni direttive o semidirettive presso l'ufficio
ove le svolgeva anteriormente al provvedimento disciplinare.