Art. 11.
  Sostituzione dell'articolo 153 della legge 22 aprile 1941, n. 633
  1. L'articolo 153 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
  «Art.  153.  -  1.  Le vendite delle opere e dei manoscritti di cui
alla  presente  sezione,  il cui prezzo minimo sia quello indicato al
comma  1  dell'articolo  150,  debbono  essere denunciate, a cura del
professionista    intervenuto    quale    venditore    acquirente   o
intermediario,  mediante  dichiarazione  alla Societa' italiana degli
autori  ed  editori  (SIAE), nel termine e con le modalita' stabilite
nel regolamento.
  2. Il soggetto di cui al comma 1 ha, altresi', l'obbligo di fornire
alla  Societa'  italiana degli autori ed editori (SIAE), su richiesta
di  quest'ultima, per un periodo di tre anni successivi alla vendita,
tutte  le  informazioni  atte ad assicurare il pagamento dei compensi
previsti  dagli articoli precedenti, anche tramite l'esibizione della
documentazione relativa alla vendita stessa.».