Art. 14.
  Sotituzione dell'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633
  1. L'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
  «Art.  172.  -  1.  Se  i  fatti  preveduti  nell'articolo 171 sono
commessi  per  colpa  la pena e' della sanzione amministrativa fino a
1.032,00 euro.
  2.  Con  la  stessa pena e' punito chiunque esercita l'attivita' di
intermediario in violazione del disposto degli articoli 180 e 183.
  3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo
152   e  all'articolo  153  comporta  la  sospensione  dell'attivita'
professionale  o  commerciale  da  sei  mesi  ad  un anno, nonche' la
sanzione amministrativa da 1.034,00 euro a 5.165,00 euro.».