Art. 14. Sotituzione dell'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633 1. L'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente: «Art. 172. - 1. Se i fatti preveduti nell'articolo 171 sono commessi per colpa la pena e' della sanzione amministrativa fino a 1.032,00 euro. 2. Con la stessa pena e' punito chiunque esercita l'attivita' di intermediario in violazione del disposto degli articoli 180 e 183. 3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 152 e all'articolo 153 comporta la sospensione dell'attivita' professionale o commerciale da sei mesi ad un anno, nonche' la sanzione amministrativa da 1.034,00 euro a 5.165,00 euro.».