Art. 2.
  Sostituzione dell'articolo 144 della legge 22 aprile 1941, n. 633
  1. L'articolo 144 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
  «Art.  144.  -  1.  Gli  autori delle opere d'arte e di manoscritti
hanno  diritto  ad  un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva
alla prima cessione delle opere stesse da parte dell'autore.
  2.  Ai  fini  del  primo  comma  si intende come vendita successiva
quella  comunque effettuata che comporta l'intervento, in qualita' di
venditori,   acquirenti  o  intermediari,  di  soggetti  che  operano
professionalmente  nel  mercato  dell'arte,  come  le case d'asta, le
gallerie  d'arte  e,  in  generale,  qualsiasi  commerciante di opere
d'arte.
  3.  Il diritto di cui al comma 1 non si applica alle vendite quando
il  venditore  abbia acquistato l'opera direttamente dall'autore meno
di  tre  anni  prima  di  tali vendite e il prezzo di vendita non sia
superiore  a 10.000,00 euro. La vendita si presume effettuata oltre i
tre anni dall'acquisto salva prova contraria fornita dal venditore.».