Art. 3.
  Sostituzione dell'articolo 145 della legge 22 aprile 1941, n. 633
  1. L'articolo 145 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
  «Art.  145.  - 1. Ai fini dell'articolo 144, per opere si intendono
gli   originali   delle   opere   delle   arti  figurative,  comprese
nell'articolo  2,  come i quadri, i "collages", i dipinti, i disegni,
le  incisioni,  le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le
ceramiche,  le  opere in vetro e le fotografie, nonche' gli originali
dei  manoscritti, purche' si tratti di creazioni eseguite dall'autore
stesso o di esemplari considerati come opere d'arte e originali.
  2.  Le  copie  delle opere delle arti figurative prodotte in numero
limitato   dall'autore   stesso   o  sotto  la  sua  autorita',  sono
considerate   come   originali  purche'  siano  numerate,  firmate  o
altrimenti debitamente autorizzate dall'autore.».