Art. 3. Sostituzione dell'articolo 145 della legge 22 aprile 1941, n. 633 1. L'articolo 145 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente: «Art. 145. - 1. Ai fini dell'articolo 144, per opere si intendono gli originali delle opere delle arti figurative, comprese nell'articolo 2, come i quadri, i "collages", i dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le ceramiche, le opere in vetro e le fotografie, nonche' gli originali dei manoscritti, purche' si tratti di creazioni eseguite dall'autore stesso o di esemplari considerati come opere d'arte e originali. 2. Le copie delle opere delle arti figurative prodotte in numero limitato dall'autore stesso o sotto la sua autorita', sono considerate come originali purche' siano numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall'autore.».