Art. 6. Sostituzione dell'articolo 148 della legge 22 aprile 1941, n. 633 1. L'articolo 148 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente: «Art. 148. - 1. Il diritto di cui all'articolo 144 dura per tutta la vita dell'autore e per settant'anni dopo la sua morte.».