Art. 6.
  Sostituzione dell'articolo 148 della legge 22 aprile 1941, n. 633
  1. L'articolo 148 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
  «Art.  148.  - 1. Il diritto di cui all'articolo 144 dura per tutta
la vita dell'autore e per settant'anni dopo la sua morte.».