Art. 7.
  Sostituzione dell'articolo 149 della legge 22 aprile 1941, n. 633
  1. L'articolo 149 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
  «Art.  149.  - 1. Il diritto di cui all'articolo 144 spetta dopo la
morte  dell'autore agli eredi, secondo le norme del codice civile; in
difetto  di  successori  entro il sesto grado, il diritto e' devoluto
all'Ente  nazionale  di  previdenza  e  assistenza  per  i  pittori e
scultori,  musicisti,  scrittori  ed  autori  drammatici (ENAP) per i
propri fini istituzionali.».