Art. 7. Sostituzione dell'articolo 149 della legge 22 aprile 1941, n. 633 1. L'articolo 149 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente: «Art. 149. - 1. Il diritto di cui all'articolo 144 spetta dopo la morte dell'autore agli eredi, secondo le norme del codice civile; in difetto di successori entro il sesto grado, il diritto e' devoluto all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAP) per i propri fini istituzionali.».