Art. 8. Sostituzione dell'articolo 150 della legge 22 aprile 1941, n. 633 1. L'articolo 150 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente: «Art. 150. - 1. Il compenso previsto dall'articolo 144 e' dovuto solo se il prezzo della vendita non e' inferiore a 3.000,00 euro. 2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, i compensi dovuti ai sensi dell'articolo 144 sono cosi' determinati: a) 4 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra 3.000,00 euro e 50.000,00 euro; b) 3 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 50.000,01 e 200.000,00 euro; c) 1 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 200.000,01 e 350.000,00 euro; d) 0,5 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 350.000,01 e 500.000,00 euro; e) 0,25 per cento per la parte del prezzo di vendita superiore a 500.000,00 euro. 3. L'importo totale del compenso non puo' essere comunque superiore a 12.500,00 euro.».