Art. 8.
  Sostituzione dell'articolo 150 della legge 22 aprile 1941, n. 633
  1. L'articolo 150 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
  «Art.  150.  -  1. Il compenso previsto dall'articolo 144 e' dovuto
solo se il prezzo della vendita non e' inferiore a 3.000,00 euro.
  2.  Fatto  salvo  quanto disposto dal comma 1, i compensi dovuti ai
sensi dell'articolo 144 sono cosi' determinati:
    a) 4  per  cento  per la parte del prezzo di vendita compresa tra
3.000,00 euro e 50.000,00 euro;
    b) 3  per  cento  per la parte del prezzo di vendita compresa tra
euro 50.000,01 e 200.000,00 euro;
    c) 1  per  cento  per la parte del prezzo di vendita compresa tra
euro 200.000,01 e 350.000,00 euro;
    d) 0,5  per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra
euro 350.000,01 e 500.000,00 euro;
    e) 0,25  per cento per la parte del prezzo di vendita superiore a
500.000,00 euro.
  3. L'importo totale del compenso non puo' essere comunque superiore
a 12.500,00 euro.».