Art. 12.

 Norme in materia di proprieta' collaudo e riempimento delle bombole

  1.  E'  considerato  proprietario  della  bombola colui che detiene
legittimamente  il certificato originario di approvazione, rilasciato
ai  sensi del decreto del Ministero dell'interno in data 12 settembre
1925,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 1925,
o  ai  sensi  del  decreto del Ministero dei trasporti 7 aprile 1986,
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 185
dell'11 agosto   1986,   oppure   la   dichiarazione  di  conformita'
rilasciata ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23.
  2.  In  caso  di trasferimento di proprieta' delle bombole il nuovo
proprietario  provvede  ad  apporre l'indicazione della propria ditta
sul  recipiente  e  ad  assicurarne  le revisioni, senza soluzione di
continuita', secondo le scadenze previste dalla normativa vigente.
  3.  Sulle  bombole  e'  apposto,  in modo indelebile, il nome della
ditta originariamente proprietaria.
  4.  Le  bombole  non  possono  essere  riempite con gas di petrolio
liquefatti  aventi  tensione  di vapore superiore a quella del gas la
cui  denominazione  risulta dalla punzonatura apposta originariamente
sui recipienti medesimi in base alle norme vigenti.
  5.  Il  titolare di impianto di imbottigliamento di gas di petrolio
liquefatti  puo'  eseguire  il  riempimento in recipienti propri o di
terzi che siano in possesso dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9.
In  questo  caso  il  legittimo  proprietario  dei  recipienti dovra'
preventivamente  autorizzarne  il  riempimento  presso  gli  impianti
prescelti,   rilasciando  all'uopo  apposita  dichiarazione  all'ente
competente nel cui territorio e' ubicato l'impianto.
 
          Note all'art. 12:
              -  Il  decreto  del Ministero dell'interno 12 settembre
          1925,  recante «Approvazione del regolamento per le prove e
          le  verifiche  dei  recipienti  destinati  al trasporto per
          ferrovia  dei  gas  compressi,  liquefatti o disciolti», e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 ottobre 1925, n. 232.
              - Il decreto del Ministero dei trasporti 7 aprile 1986,
          reca:  «Recepimento  delle  direttive  CEE  numeri  76/767,
          84/527,  84/525  e  84/526, riguardanti la costruzione ed i
          controlli di particolari categorie di bombole».
              -  Il  decreto  legislativo  2 febbraio  2002,  n.  23,
          recante «Attuazione della direttiva 1999/36/CE, 2001/2/CE e
          della  decisione  2001/107/CE  in materia di attrezzature a
          pressione  trasportabili»,  e'  pubblicato  nel supplemento
          ordinario  n.  40  alla Gazzetta Ufficiale 8 marzo 2002, n.
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