Art. 12. Norme in materia di proprieta' collaudo e riempimento delle bombole 1. E' considerato proprietario della bombola colui che detiene legittimamente il certificato originario di approvazione, rilasciato ai sensi del decreto del Ministero dell'interno in data 12 settembre 1925, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 1925, o ai sensi del decreto del Ministero dei trasporti 7 aprile 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 1986, oppure la dichiarazione di conformita' rilasciata ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23. 2. In caso di trasferimento di proprieta' delle bombole il nuovo proprietario provvede ad apporre l'indicazione della propria ditta sul recipiente e ad assicurarne le revisioni, senza soluzione di continuita', secondo le scadenze previste dalla normativa vigente. 3. Sulle bombole e' apposto, in modo indelebile, il nome della ditta originariamente proprietaria. 4. Le bombole non possono essere riempite con gas di petrolio liquefatti aventi tensione di vapore superiore a quella del gas la cui denominazione risulta dalla punzonatura apposta originariamente sui recipienti medesimi in base alle norme vigenti. 5. Il titolare di impianto di imbottigliamento di gas di petrolio liquefatti puo' eseguire il riempimento in recipienti propri o di terzi che siano in possesso dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9. In questo caso il legittimo proprietario dei recipienti dovra' preventivamente autorizzarne il riempimento presso gli impianti prescelti, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione all'ente competente nel cui territorio e' ubicato l'impianto.
Note all'art. 12: - Il decreto del Ministero dell'interno 12 settembre 1925, recante «Approvazione del regolamento per le prove e le verifiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi, liquefatti o disciolti», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 ottobre 1925, n. 232. - Il decreto del Ministero dei trasporti 7 aprile 1986, reca: «Recepimento delle direttive CEE numeri 76/767, 84/527, 84/525 e 84/526, riguardanti la costruzione ed i controlli di particolari categorie di bombole». - Il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, recante «Attuazione della direttiva 1999/36/CE, 2001/2/CE e della decisione 2001/107/CE in materia di attrezzature a pressione trasportabili», e' pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla Gazzetta Ufficiale 8 marzo 2002, n. 57.