Art. 13. Norme per l'esercizio dall'attivita' di distribuzione di GPL attraverso serbatoi. Requisiti soggettivi 1. L'attivita' di distribuzione e vendita di GPL attraverso serbatoi e' esercitata da soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) essere titolare della autorizzazione prevista per l'installazione e l'esercizio di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a); b) essere titolare dell'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali con stoccaggio di GPL; c) avere la disponibilita' di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a). 2. La disponibilita' di cui al comma 1, lettera c), implica, pena la decadenza del titolo, che l'interessato sia in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) sia controllato o controlli, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, societa' titolari della autorizzazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1; b) faccia parte di un consorzio di imprese di durata non inferiore ai cinque anni, istituito ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile, titolare dell'autorizzazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1; c) abbia stipulato contratti, di durata non inferiore ai cinque anni, di affitto d'azienda ai sensi dell'articolo 2562 codice civile o di locazione in esclusiva, di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), anche se inserito in impianti di lavorazione; d) abbia stipulato contratti, di durata non inferiore ai cinque anni, di comodato d'uso in esclusiva di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), anche se inserito in impianti di lavorazione.
Nota, all'art. 13: Per gli articoli 2359, 2562 e 2602 del codice civile, vedi note all'art. 8.