Art. 16.

   Norme in materia di assicurazione della responsabilita' civile

  1.  I  recipienti,  consistenti  in  bombole  e  serbatoi di cui al
decreto  del  Ministero dell'interno del 14 maggio 2004, riempiti con
GPL,  a  qualunque  uso  destinati,  non  possono  essere detenuti in
deposito,   messi   in   distribuzione  od  installati  se  l'impresa
distributrice non abbia provveduto all'assicurazione:
    a) della  responsabilita'  civile  cui  e'  tenuta essa impresa o
qualsiasi altro soggetto per danni conseguenti all'uso dei recipienti
e   relativi   annessi,   compresi   gli   strumenti  di  connessione
all'impianto di utilizzazione, causati a persone, cose ed animali;
    b) della  responsabilita'  civile dell'utente o delle persone con
esso   conviventi  conseguenti  all'uso  dei  recipienti  e  relativi
annessi.
  2. L'assicurazione e' stipulata per un congruo massimale e comunque
non  inferiore  a cinque milioni di euro per ogni evento che provochi
danni    a   persone,   cose   ed   animali,   con   un   limite   di
cinquecentosedicimila  euro  per  ogni  persona  e  di  due milioni e
cinquecentomila euro per le cose ed animali.
  3.  L'aggiornamento  delle  somme  da assicurare e' determinato con
decreto del Ministero delle attivita' produttive.
  4.  L'impresa  distributrice,  entro  sessanta giorni dalla data di
entrata  in  vigore del presente decreto, comunica al Ministero delle
attivita'  produttive,  gli  estremi  della  polizza di assicurazione
stipulata  e, entro un mese dal loro verificarsi, eventuali modifiche
all'assicurazione stessa.
  5.  Nei  punti  di  distribuzione  e  di  vendita  sono chiaramente
indicati  la ragione sociale dell'impresa distributrice e gli estremi
della  polizza  di  assicurazione  da  essa  stipulata  ai  sensi del
presente articolo.
  6.  I  rivenditori di GPL in bombole detengono nei loro negozi solo
recipienti  contenenti  GPL  posti  in commercio da imprese che hanno
ottemperato agli obblighi assicurativi previsti nel presente decreto.
  7.  Sui serbatoi installati presso l'utenza e' chiaramente indicata
la ragione sociale dell'impresa distributrice.
 
          Nota all'art. 16:
              -   Per  il  decreto  del  Ministero  dell'interno  del
          14 maggio 2004, vedi note all'art. 14.