Art. 17.
Semplificazione delle norme per l'installazione dei depositi di GPL
di capacita' complessiva non superiore a 13 mc
1. L'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di
capacita' complessiva non superiore a 13 mc e' considerata, ai fini
urbanistici ed edilizi, attivita' edilizia libera, come disciplinato
dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, e successive modificazioni.
Nota all'art. 17:
- Il testo vigente dell'art. 6 del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia», (pubblicato nel supplemento ordinario n. 239
alla Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245), cosi'
recita:
«Art. 6. (Attivita' edilizia libera) (legge 28 gennaio
1977, n. 10, art. 9, lettera c); legge 9 gennaio 1989, n.
13, art. 7, commi 1 e 2; decreto-legge 23 gennaio 1982, n.
9, art. 7, comma 4, convertito in legge 25 marzo 1982, n.
94). - 1. Salvo piu' restrittive disposizioni previste
dalla disciplina regionale e dagli strumenti urbanistici, e
comunque nel rispetto delle altre normative di settore
aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia
e, in particolare, delle disposizioni contenute nel decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, i seguenti interventi
possono essere eseguiti senza titolo abilitativo:
a) interventi di manutenzione ordinaria;
b) interventi [...] volti all'eliminazione di barriere
architettoniche che non comportino la realizzazione di
rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che
alterino la sagoma dell'edificio;
c) opere temporanee per attivita' di ricerca nel
sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano
eseguite in aree esterne al centro edificato.».