Art. 2.

                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) impianto di riempimento, travaso e deposito di GPL: l'impianto
costituito,  congiuntamente  o disgiuntamente, da uno o piu' serbatoi
fissi,    da    recipienti    mobili,    da    apparecchiature    per
l'imbottigliamento,  da uno o piu' punti di travaso e di riempimento,
cosi'  come  definiti  dall'articolo  2  del  decreto  del  Ministero
dell'interno  13 ottobre  1994,  pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 1994;
    b) ente competente: la regione, la provincia autonoma o l'ente al
quale   le   stesse   hanno   conferito   le  funzioni  autorizzative
amministrative  concernenti le attivita' di cui all'articolo 1, comma
56, della legge 23 agosto 2004, n. 239.
 
          Note all'art. 2:
              -  Il  testo  dell'art.  2  del  decreto  del Ministero
          dell'interno  del  13 ottobre  2004,  recante «Approvazione
          della   regola   tecnica  di  prevenzione  incendi  per  la
          progettazione,    la    costruzione,    l'installazione   e
          l'esercizio  dei  depositi  di  G.P.L. in serbatoi fissi di
          capacita'  complessiva superiore a 5 m(Elevato al Cubo) e/o
          in  recipienti  mobili di capacita' complessiva superiore a
          5.000 kg» (pubblicato nel supplemento ordinario n. 142 alla
          Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265), cosi recita:
              «Art. 2. - 1. (Omissis).
              2.1.  Per  i  termini,  le  definizioni e le tolleranze
          dimensionali  si  rimanda  a  quanto  emanato  con  decreto
          ministeriale  31 novembre  1983  (Gazzetta Ufficiale n. 339
          del  12  dicembre  1983).  Inoltre,  ai  fini  del presente
          decreto, si definisce:
                apparecchiatura di imbottigliamento: bilancia singola
          o  multipla  o  altro sistema equivalente utilizzato per il
          riempimento dei recipienti mobili;
                barriera   d'acqua:   sistema  di  protezione  attiva
          antincendio  realizzato  mediante  tubi provvisti di ugelli
          spruzzatori  rivolti  verso  l'alto  o  verso il basso allo
          scopo  di  diluire  le perdite di G.P.L. podando la miscela
          aria/gas  al  di  fuori  del  campo  di  infiammabilita'  e
          delimitare   gli  effetti  dell'irraggiamento  in  caso  di
          incendio;
                bonifica  di  serbatoio o recipiente: rimozione degli
          idrocarburi  contenuti  nel serbatoio o recipiente, in modo
          che  l'atmosfera residua sia al di sotto del 20% del limite
          inferiore di esplosivita':
                capacita'  complessiva  di  un  deposito  espressa in
          massa:  quantita'  massima  di  G.P.L., espressa in kg, che
          puo'  essere  detenuta  nel deposito sulla base di apposita
          autorizzazione   (in   serbatoi  fissi  e/o  in  recipienti
          mobili);
                capacita'  di  riempimento  di  un recipiente mobile:
          quantita'   massima  di  G.P.L,  espressa  in  kg,  che  e'
          consentito immettere nel recipiente;
                capacita   di   riempimento  di  un  serbatoio  fisso
          espressa in massa: quantita' massima di G.P.L., espressa in
          kg,  che  e'  consentito  immettere  nel  serbatoio (vedasi
          Tabella n. 1);
                capacita'  di un serbatoio o di un recipiente: volume
          geometrico interno del serbatoio o del recipiente;
                custodia:  servizio  svolto all'interno dell'impianto
          da persona formalmente incaricata, prevalentemente presente
          nell'impianto stesso;
                deposito: complesso costituito da uno o piu' serbatoi
          fissi  e/o  recipienti  mobili,  che puo' comprendere altri
          elementi, indicati nell'articolo 4.1.1;
                deposito  separato  di recipienti mobili: deposito ad
          uso  commerciale,  distinto  rispetto  allo stabilimento di
          imbottigliamento,     in    cui    vengano    immagazzinati
          provvisoriamente  recipienti  mobili  pieni  destinati alla
          vendita nonche' recipienti mobili vuoti;
                dispositivo  di  travaso:  apparecchio  fisso  per il
          caricamento    e    lo   scaricamento   di   ferrocisterne,
          autocisterne o navi cisterne;
                G.P.L.    (Gas    di    Petrolio   Liquefatto):   gas
          liquefattibile  a  temperatura ambiente, avente tensione di
          vapore  massima  di  18  bar  a  50  C (gradi centigradi) e
          densita'   non   inferiore  a  440  kg/m3  a  50  C  (gradi
          centigradi),   costituito  prevalentemente  da  idrocarburi
          paraffinici e olefinici a tre o quattro atomi di carbonio;
                muro   di  schermo:  muro  in  cemento  armato  dello
          spessore  non  inferiore  a  15  cm  avente dimensioni tali
          (lunghezza  ed altezza) da intercettare tutte le rette che,
          partendo   dal   perimetro   di   un  elemento  pericoloso,
          raggiungano  un  altro  elemento  pericoloso  del  quale e'
          richiesta la protezione;
                pinza  di imbottigliamento: dispositivo, montato alla
          estremita'  di  una manichetta flessibile e che si aggancia
          al  rubinetto  di un recipiente mobile, che e' destinato al
          riempimento del recipiente mobile stesso;
                punto  di  riempimento:  attacco,  posto su serbatoio
          fisso  o  collegato a questo mediante apposita tubazione, a
          cui  viene  connessa estremita' della manichetta flessibile
          in  dotazione  alle  autocisterne  provvista  di  pompa  di
          scarico;
                punti di travaso: punto di attacco all'impianto fisso
          dei bracci metallici o manichette flessibili che servono al
          carico  di  serbatoi mobili con prelievo da serbatoi fissi,
          allo  scarico  di  serbatoi  mobili in serbatoi fissi, o ad
          ambedue le operazioni;
                recipiente  mobile:  recipiente metallico a pressione
          di  capacita'  geometrica non superiore a 1000 l, destinato
          al   contenimento,  trasporto  e  utilizzazione  di  G.P.L.
          liquido;
                serbatoio    container:    recipiente   metallico   a
          pressione,  di  capacita' superiore a 1000 l, montato entro
          apposita  gabbia  di protezione, destinato al contenimento,
          trasporto  ed  utilizzazione di G.P.L. liquido. Ai fini del
          presente  decreto esso e' assimilato a serbatoio mobile per
          la  fase  del  trasporto  ed  a serbatoio fisso per la fase
          dell'utilizzazione;
                serbatoio  fisso:  recipiente  metallico  a pressione
          destinato   al  contenimento  ed  utilizzazione  di  G.P.L.
          liquido,  stabilmente  installato sul terreno e stabilmente
          collegato ad impianti;
                serbatoio mobile: recipiente metallico a pressione di
          capacita' superiore a 1000 I destinato al contenimento e al
          trasporto   di   G.P.L.  liquido,  montato  stabilmente  su
          autocarro, carro ferroviario o nave;
                sorveglianza:   servizio   di   controllo  svolto  da
          personale   dipendente,   istituti   od   enti  autorizzati
          attraverso  ispezioni  periodiche all'impianto ed integrato
          da presidi automatici di alledamento;
                valvola   comandata   a   distanza:  valvola  il  cui
          azionamento  puo' avvenire anche da un punto predeterminato
          distante dalla posizione della valvola;
                zona  di  rispetto:  zona determinata all'interno del
          deposito dalle distanze indicate nel successivo punto 4.4.1
          (vd.  tav.  esplicativa  2B).  In  verticale,  la  zona  di
          rispetto  si  estende  per  un  metro al di sopra dei punti
          pericolosi,  raccordandosi  con  i  limiti  della  zona  in
          proiezione  (vd.  tav.  2A).  Entro la zona di rispetto non
          devono  trovarsi  fonti  di accensione, edifici di servizio
          del   deposito   (quali   uffici,   laboratori,   officine,
          magazzini,  servizi  igienici),  edifici  civili in genere,
          aperture  di  installazioni interrate, prese d'aria, strade
          aperte al traffico, proiezioni di linee elettriche aeree.
              2.2 Al fine della classificazione del deposito, in caso
          di  depositi  misti  in  serbatoi  fissi  ed  in recipienti
          mobili,  la  capacita' complessiva deve essere calcolata in
          uno dei due modi seguenti:
                a) in  m3,  trasformando  la capacita' dei recipienti
          mobili da massa a volume con il coefficiente di conversione
          2,38 m3 per 1.000 kg;
                b) in  kg,  trasformando  la  capacita'  dei serbatoi
          fissi  da  volume a massa con i coefficienti di conversione
          (vd. Tabella n. 1).

                                                         Tabella n. 1

             PESO MASSIMO IN KG PER M3 DI CAPACITA' DEL SERBATOIO

=====================================================================
           |  Serbatoio fuori terra e   |   Serbatoio interrato o
 Prodotto  |     recipienti mobili      |         ricoperto
=====================================================================
  Propano  |            420             |            460
---------------------------------------------------------------------
 Propilene |            430             |            470
---------------------------------------------------------------------
  Butano   |            510             |            550
---------------------------------------------------------------------
 Isobutano |            490             |            530
---------------------------------------------------------------------
 Butilene  |            520             |            560
---------------------------------------------------------------------
Isobutilene|            520             |            560
---------------------------------------------------------------------
 Miscela A |            500             |            540
---------------------------------------------------------------------
Miscela AO |            470             |            510
---------------------------------------------------------------------
Miscela A1 |            460             |            500
---------------------------------------------------------------------
 Miscela B |            430             |            470
---------------------------------------------------------------------
 Miscela C |            420             |           460}.

              -  Il testo dell'art. 1, comma 56 della legge 23 agosto
          2004,  n.  239,  recante  «Riordino del settore energetico,
          nonche'   delega   al   Governo   per  il  riassetto  delle
          disposizioni  vigenti  in  materia  di energia» (pubblicata
          nella  Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2004, n. 215), cosi'
          recita:
              «56.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  2,
          lettera    a),   sono   attivita'   sottoposte   a   regimi
          autorizzativi:
                a) l'installazione    e    l'esercizio    di    nuovi
          stabilimenti   di   lavorazione  e  di  stoccaggio  di  oli
          minerali;
                b) la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e
          stoccaggio di oli minerali;
                c)  la  variazione  della  capacita'  complessiva  di
          lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;
                d)  la  variazione  di  oltre  il  30 per cento della
          capacita'  complessiva  autorizzata  di  stoccaggio  di oli
          minerali.».