Art. 9.

Norme   per   l'esercizio  dell'attivita'  di  distribuzione  di  GPL
               attraverso bombole. Requisiti oggettivi

  1.  Oltre  ai  requisiti soggettivi di cui all'articolo 8, chiunque
intenda  esercitare l'attivita' di distribuzione e vendita di GPL con
bombole di proprieta' deve avere i seguenti requisiti oggettivi:
    a) avere  la  disponibilita'  esclusiva  di serbatoi fissi aventi
capacita'  volumetrica  non inferiore al 10 per cento della capacita'
volumetrica complessiva di tutte le bombole di proprieta';
    b) avere adempiuto agli obblighi previsti nell'articolo 16.
  2.  Ai fini della determinazione del rapporto percentuale di cui al
comma 1, lettera a), si fa riferimento alla capacita' totale di tutti
i  serbatoi  fissi  esistenti in tutti i depositi, nelle raffinerie e
negli impianti petrolchimici:
    a) di proprieta' del titolare della autorizzazione o appartenenti
a   societa'   collegate   o   dal  medesimo  controllate,  ai  sensi
dell'articolo  2359  del  codice  civile,  o  comunque  dallo  stesso
partecipate,    in    proporzione    all'entita'   della   quota   di
partecipazione;
    b) di  proprieta' del consorzio di imprese di cui all'articolo 8,
comma 2, lettera b), in proporzione alla quota consortile;
    c) per  i  quali  siano  stati  stipulati  contratti  di  affitto
d'azienda,  di  locazione  o di comodato d'uso in esclusiva, ai sensi
dell'articolo 8, comma 2, lettere c) e d).
  3.  La  capacita'  dei serbatoi fissi come individuata ai sensi del
comma  2,  non  puo' essere utilizzata per soddisfare quanto previsto
dall'articolo 14, comma 1, lettera a).
 
          Nota all'art. 9:
              - Per l'art. 2359 del codice civile, vedi note all'art.
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