Art. 11. Informazioni da acquisire, registrare e conservare 1. Le informazioni da registrare e conservare sono: a) con riferimento all'operazione, la data e la causale, l'importo e i dati identificativi; b) con riferimento a conti, depositi o altri rapporti continuativi, la data, i dati identificativi del titolare unitamente alle generalita' dei delegati ad operare per conto del titolare del rapporto, il codice del rapporto. 2. Ai fini del presente articolo: a) per «data» si intende quella di effettuazione dell'operazione direttamente presso l'intermediario ovvero, negli altri casi, la data in cui si acquisiscono gli elementi necessari alla contabilizzazione dell'operazione; b) per «causale» si intende la tipologia dell'operazione in base al codice attribuito dall'UIC, causale analitica, nelle note tecniche dallo stesso emanate; c) per «importo» dell'operazione si intende l'ammontare complessivo dei mezzi di pagamento, con evidenza della parte in contanti. 3. I dati identificativi vanno acquisiti e registrati con riferimento a chi effettua l'operazione in proprio o per conto terzi e con riferimento all'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione stessa viene eseguita. 4. La registrazione relativa a conti depositi ed altri rapporti continuativi va tenuta unicamente dall'intermediario cui e' imputato il rapporto, ancorche' l'identificazione sia effettuata presso l'intermediario che viene in contatto con la clientela. 5. Le registrazioni delle operazioni di importo superiore a 12.500 euro vanno tenute dall'intermediario che viene in contatto con la clientela. 6. Nel caso in cui le operazioni vengano eseguite sulla base di ordini di pagamento o accreditamento, gli obblighi di registrazione incombono sugli intermediari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) del presente regolamento che curano il trasferimento. In presenza di ordini di pagamento a favore e/o d'ordine degli intermediari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da d) a h) e da l) a o) del presente regolamento in contropartita di clientela, tali intermediari sono comunque tenuti a registrare nel proprio archivio unico informatico gli estremi dell'operazione disposta dalla clientela in forma semplificata secondo le modalita' definite dall'UIC. I dati concernenti le suddette operazioni non dovranno essere inseriti nelle segnalazioni mensili aggregate da inviare all'UIC. 7. Nel caso di transazioni regolate mediante ordini di pagamento o di accreditamento, gli intermediari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) del presente regolamento che operano per conto dell'ordinante e quelli che operano per conto del beneficiario registrano gli ordini di pagamento o di accreditamento; i soggetti che si interpongono nell'esecuzione dei trasferimenti si limitano a curare la trasmissione dei dati informativi necessari per la registrazione. 8. L'intermediario che interviene per conto del soggetto ordinante e' tenuto a registrare: a) i dati identificativi di chi effettua l'operazione in proprio o per conto di terzi e dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione stessa viene eseguita (ordinante); b) gli estremi (nome, cognome o denominazione sociale e, ove noti, indirizzo, sede o paese estero) del beneficiario; c) l'intermediario (denominazione e localizzazione o paese estero) presso il quale deve essere effettuato il pagamento o l'accredito dell'importo. 9. L'intermediario che interviene per conto del beneficiario registra: a) i dati identificativi del beneficiario dell'operazione in proprio o per conto terzi e dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione stessa viene eseguita; b) gli estremi (nome, cognome o denominazione sociale e, ove noti, indirizzo, sede o paese estero) dell'ordinante; c) l'intermediario (denominazione e localizzazione o paese estero) presso il quale l'ordine e' stato disposto. 10. Nel caso di ordini di pagamento o di accreditamento provenienti dall'estero, l'intermediario italiano tenuto alla registrazione, oltre ad acquisire i dati identificativi del beneficiario, deve comunque indicare l'intermediario estero intervenuto per conto dell'ordinante e, ove noti, il paese e le generalita' di quest'ultimo. 11. Qualora un'operazione venga disposta, con un ordine di pagamento o di accreditamento avvalendosi di conti, depositi o altri rapporti continuativi esistenti all'estero, l'obbligo di registrazione grava sull'intermediario italiano ordinante o beneficiario.