Art. 11.
         Informazioni da acquisire, registrare e conservare
  1. Le informazioni da registrare e conservare sono:
    a) con   riferimento   all'operazione,  la  data  e  la  causale,
l'importo e i dati identificativi;
    b) con   riferimento   a   conti,   depositi   o  altri  rapporti
continuativi,  la data, i dati identificativi del titolare unitamente
alle  generalita'  dei delegati ad operare per conto del titolare del
rapporto, il codice del rapporto.
  2. Ai fini del presente articolo:
    a) per  «data» si intende quella di effettuazione dell'operazione
direttamente presso l'intermediario ovvero, negli altri casi, la data
in  cui si acquisiscono gli elementi necessari alla contabilizzazione
dell'operazione;
    b) per  «causale» si intende la tipologia dell'operazione in base
al codice attribuito dall'UIC, causale analitica, nelle note tecniche
dallo stesso emanate;
    c) per   «importo»   dell'operazione   si   intende   l'ammontare
complessivo  dei  mezzi  di  pagamento,  con  evidenza della parte in
contanti.
  3.   I   dati  identificativi  vanno  acquisiti  e  registrati  con
riferimento  a chi effettua l'operazione in proprio o per conto terzi
e   con  riferimento  all'eventuale  soggetto  per  conto  del  quale
l'operazione stessa viene eseguita.
  4.  La  registrazione  relativa  a conti depositi ed altri rapporti
continuativi  va tenuta unicamente dall'intermediario cui e' imputato
il   rapporto,  ancorche'  l'identificazione  sia  effettuata  presso
l'intermediario che viene in contatto con la clientela.
  5.  Le registrazioni delle operazioni di importo superiore a 12.500
euro  vanno  tenute  dall'intermediario  che viene in contatto con la
clientela.
  6.  Nel  caso  in  cui le operazioni vengano eseguite sulla base di
ordini  di  pagamento o accreditamento, gli obblighi di registrazione
incombono  sugli intermediari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere
a),  b) e c) del presente regolamento che curano il trasferimento. In
presenza   di  ordini  di  pagamento  a  favore  e/o  d'ordine  degli
intermediari  di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da d) a h) e da
l)  a o) del presente regolamento in contropartita di clientela, tali
intermediari  sono  comunque tenuti a registrare nel proprio archivio
unico   informatico   gli   estremi  dell'operazione  disposta  dalla
clientela   in  forma  semplificata  secondo  le  modalita'  definite
dall'UIC.  I  dati  concernenti  le  suddette operazioni non dovranno
essere  inseriti  nelle  segnalazioni  mensili  aggregate  da inviare
all'UIC.
  7.  Nel caso di transazioni regolate mediante ordini di pagamento o
di  accreditamento,  gli intermediari di cui all'articolo 2, comma 1,
lettere  a),  b)  e c) del presente regolamento che operano per conto
dell'ordinante  e  quelli  che  operano  per  conto  del beneficiario
registrano  gli  ordini  di pagamento o di accreditamento; i soggetti
che  si  interpongono nell'esecuzione dei trasferimenti si limitano a
curare   la  trasmissione  dei  dati  informativi  necessari  per  la
registrazione.
  8.  L'intermediario che interviene per conto del soggetto ordinante
e' tenuto a registrare:
    a) i  dati identificativi di chi effettua l'operazione in proprio
o  per  conto  di terzi e dell'eventuale soggetto per conto del quale
l'operazione stessa viene eseguita (ordinante);
    b) gli  estremi  (nome,  cognome  o  denominazione sociale e, ove
noti, indirizzo, sede o paese estero) del beneficiario;
    c) l'intermediario   (denominazione   e  localizzazione  o  paese
estero)  presso  il  quale  deve  essere  effettuato  il  pagamento o
l'accredito dell'importo.
  9.  L'intermediario  che  interviene  per  conto  del  beneficiario
registra:
    a) i  dati  identificativi  del  beneficiario  dell'operazione in
proprio  o  per  conto  terzi e dell'eventuale soggetto per conto del
quale l'operazione stessa viene eseguita;
    b) gli  estremi  (nome,  cognome  o  denominazione sociale e, ove
noti, indirizzo, sede o paese estero) dell'ordinante;
    c) l'intermediario   (denominazione   e  localizzazione  o  paese
estero) presso il quale l'ordine e' stato disposto.
  10. Nel caso di ordini di pagamento o di accreditamento provenienti
dall'estero,  l'intermediario  italiano  tenuto  alla  registrazione,
oltre  ad  acquisire  i  dati  identificativi  del beneficiario, deve
comunque   indicare  l'intermediario  estero  intervenuto  per  conto
dell'ordinante   e,   ove   noti,   il  paese  e  le  generalita'  di
quest'ultimo.
  11.   Qualora  un'operazione  venga  disposta,  con  un  ordine  di
pagamento  o di accreditamento avvalendosi di conti, depositi o altri
rapporti    continuativi    esistenti    all'estero,   l'obbligo   di
registrazione   grava   sull'intermediario   italiano   ordinante   o
beneficiario.