Art. 13.
Vicende    dell'archivio    unico   informatico   nei   processi   di
                           trasformazione
  1.  Nei  casi  di  cessione  di  dipendenze, di cessione di rami di
azienda, di scissione nonche' di fusione, il cessionario, il soggetto
risultante  dalla fusione ed i soggetti derivanti dalla scissione non
devono   procedere   ad   una   nuova  identificazione  in  relazione
all'apertura   dei  rapporti  trasferiti,  salvi  i  casi  di  dubbio
sull'identita'  della  clientela  e ferma restando la responsabilita'
per i casi di omessa o inesatta identificazione.
  2.  I  soggetti  cedenti  di dipendenze o di rami di azienda devono
registrare  la  chiusura dei rapporti trasferiti entro due mesi dalla
data  di  esecutivita'  dell'atto. Qualora da parte di detti soggetti
cessi l'attivita' rilevante per l'applicazione del decreto, entro sei
mesi  dalla  data  di  esecutivita'  dell'atto  devono  trasferire il
proprio archivio unico al cessionario che garantira' la conservazione
delle  registrazioni  ricevute  e la integrazione delle stesse con le
proprie registrazioni.
  3.  Il  soggetto  che  si  scinde  deve  registrare la chiusura dei
rapporti  trasferiti  entro  due  mesi  dalla  data  di  esecutivita'
dell'atto.  Qualora  il  soggetto  che  si  scinde  cessi l'attivita'
rilevante  per l'applicazione del decreto, deve trasferire l'archivio
unico,  entro  sei  mesi  dalla  data  di  esecutivita' dell'atto, al
soggetto  derivante  dalla scissione che eserciti detta attivita', il
quale  garantira'  la conservazione delle registrazioni ricevute e la
integrazione  delle  stesse  con le proprie registrazioni; in caso di
pluralita',  le  informazioni  conservate nell'archivio unico saranno
trasferite a tutti i soggetti derivanti dalla scissione.
  4.  In  caso  di  fusione  il  soggetto  che cessa l'attivita' deve
registrare,  entro  due mesi dalla data di esecutivita' dell'atto, la
chiusura dei rapporti e trasferire, entro sei mesi dalla stessa data,
l'archivio  unico  all'intermediario  incorporante o risultante dalla
fusione,  il  quale  garantira'  la conservazione delle registrazioni
ricevute e la integrazione delle stesse con le proprie registrazioni.
  5.  L'UIC  puo'  adottare disposizioni applicative per le modalita'
della  tenuta  dell'archivio  unico  nei  casi  di trasformazione dei
soggetti  indicati  nell'articolo  2  del presente regolamento in una
diversa  forma  giuridica  ovvero  in  un diverso soggetto ugualmente
compreso tra quelli indicati nell'articolo 2.
  6.  Al  di  fuori  delle ipotesi previste nei commi precedenti, gli
intermediari, nei casi di liquidazione, di procedure concorsuali o in
qualsiasi  altro  evento  che  comporti la cessazione dell'attivita',
registrano  la  chiusura  dei rapporti entro due mesi e trasferiscono
l'archivio unico informatico all'UIC entro i successivi quattro mesi.