Art. 13. Vicende dell'archivio unico informatico nei processi di trasformazione 1. Nei casi di cessione di dipendenze, di cessione di rami di azienda, di scissione nonche' di fusione, il cessionario, il soggetto risultante dalla fusione ed i soggetti derivanti dalla scissione non devono procedere ad una nuova identificazione in relazione all'apertura dei rapporti trasferiti, salvi i casi di dubbio sull'identita' della clientela e ferma restando la responsabilita' per i casi di omessa o inesatta identificazione. 2. I soggetti cedenti di dipendenze o di rami di azienda devono registrare la chiusura dei rapporti trasferiti entro due mesi dalla data di esecutivita' dell'atto. Qualora da parte di detti soggetti cessi l'attivita' rilevante per l'applicazione del decreto, entro sei mesi dalla data di esecutivita' dell'atto devono trasferire il proprio archivio unico al cessionario che garantira' la conservazione delle registrazioni ricevute e la integrazione delle stesse con le proprie registrazioni. 3. Il soggetto che si scinde deve registrare la chiusura dei rapporti trasferiti entro due mesi dalla data di esecutivita' dell'atto. Qualora il soggetto che si scinde cessi l'attivita' rilevante per l'applicazione del decreto, deve trasferire l'archivio unico, entro sei mesi dalla data di esecutivita' dell'atto, al soggetto derivante dalla scissione che eserciti detta attivita', il quale garantira' la conservazione delle registrazioni ricevute e la integrazione delle stesse con le proprie registrazioni; in caso di pluralita', le informazioni conservate nell'archivio unico saranno trasferite a tutti i soggetti derivanti dalla scissione. 4. In caso di fusione il soggetto che cessa l'attivita' deve registrare, entro due mesi dalla data di esecutivita' dell'atto, la chiusura dei rapporti e trasferire, entro sei mesi dalla stessa data, l'archivio unico all'intermediario incorporante o risultante dalla fusione, il quale garantira' la conservazione delle registrazioni ricevute e la integrazione delle stesse con le proprie registrazioni. 5. L'UIC puo' adottare disposizioni applicative per le modalita' della tenuta dell'archivio unico nei casi di trasformazione dei soggetti indicati nell'articolo 2 del presente regolamento in una diversa forma giuridica ovvero in un diverso soggetto ugualmente compreso tra quelli indicati nell'articolo 2. 6. Al di fuori delle ipotesi previste nei commi precedenti, gli intermediari, nei casi di liquidazione, di procedure concorsuali o in qualsiasi altro evento che comporti la cessazione dell'attivita', registrano la chiusura dei rapporti entro due mesi e trasferiscono l'archivio unico informatico all'UIC entro i successivi quattro mesi.