Art. 14. Eccezioni agli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione 1. Gli obblighi, nei termini sopra riportati, non sussistono per le operazioni e i rapporti posti in essere tra intermediari abilitati quando operano esclusivamente in nome e per conto proprio; l'esenzione opera per ambedue gli intermediari abilitati. 2. Parimenti gli obblighi non sussistono per gli intermediari abilitati in relazione alle operazioni e ai rapporti posti in essere con enti creditizi e finanziari e le imprese di assicurazioni che esercitano l'attivita' di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita debitamente autorizzate ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e le relative succursali, cosi' come definiti all'articolo 1, lettera A) e lettera B), n. 2), n. 3) e n. 4) della direttiva, situati in Stati membri dell'Unione europea, nonche' con soggetti cui sia stato attribuito dall'UIC il codice di corrispondente bancario estero. 3. In ogni caso, per le materiali movimentazioni di contante e di titoli al portatore, effettuate anche per il tramite di vettori specializzati, vanno acquisiti e registrati il codice dell'anagrafe dei corrispondenti bancari esteri di banche italiane attribuito dall'UIC, la data, la causale, il codice Paese estero e l'importo dell'operazione, distinguendo mediante apposito codice la parte in contante. 4. Le deroghe di cui al comma 2 non si applicano alle operazioni e rapporti posti in essere con e da soggetti privi di insediamenti fisici in alcun paese secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 6, del presente regolamento. 5. Gli intermediari non sono tenuti agli obblighi di identificazione e di registrazione per i rapporti intrattenuti e per le operazioni poste in essere dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, dalla lettera b) alla lettera f) del decreto. Resta peraltro fermo in capo agli intermediari l'obbligo di identificazione del cliente, e di registrazione delle operazioni da questi compiute in contropartita con i suddetti soggetti. 6. Gli obblighi sono altresi' esclusi per i conti, i depositi e gli altri rapporti continuativi intrattenuti dagli intermediari con le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, la Banca d'Italia e l'UIC. 7. Non sono sottoposte a registrazione le operazioni contabili di accredito e addebito relative ai Titoli di Stato, effettuate, presso lo stesso intermediario, tra rapporti recanti l'identica intestazione.
Note all'art. 14: - Per il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e la direttiva 91/308/CEE, si vedano le note all'art. 1. - Il testo dell'art. 2, comma 2, del citato decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, e' il seguente: «2. Gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e le disposizioni contenute negli articoli 3, 3-bis e 10 della legge antiriciclaggio si applicano: a) ai soggetti indicati nel comma 1; b) alle societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari; c) alle societa' di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari; d) alle societa' di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari; e) alle societa' di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari; f) agli uffici della pubblica amministrazione.».