Art. 14.
Eccezioni   agli   obblighi   di   identificazione,  registrazione  e
                            conservazione
  1. Gli obblighi, nei termini sopra riportati, non sussistono per le
operazioni  e  i  rapporti posti in essere tra intermediari abilitati
quando   operano   esclusivamente   in  nome  e  per  conto  proprio;
l'esenzione opera per ambedue gli intermediari abilitati.
  2.  Parimenti  gli  obblighi  non  sussistono  per gli intermediari
abilitati  in relazione alle operazioni e ai rapporti posti in essere
con  enti  creditizi  e  finanziari e le imprese di assicurazioni che
esercitano    l'attivita'    di    assicurazione    diretta   diversa
dall'assicurazione  sulla  vita  debitamente autorizzate ai sensi del
decreto   legislativo   7 settembre   2005,  n.  209  e  le  relative
succursali,  cosi' come definiti all'articolo 1, lettera A) e lettera
B),  n.  2),  n.  3) e n. 4) della direttiva, situati in Stati membri
dell'Unione  europea,  nonche'  con soggetti cui sia stato attribuito
dall'UIC il codice di corrispondente bancario estero.
  3.  In  ogni caso, per le materiali movimentazioni di contante e di
titoli  al  portatore,  effettuate  anche  per  il tramite di vettori
specializzati,  vanno  acquisiti e registrati il codice dell'anagrafe
dei  corrispondenti  bancari  esteri  di  banche  italiane attribuito
dall'UIC,  la  data,  la  causale, il codice Paese estero e l'importo
dell'operazione,  distinguendo  mediante  apposito codice la parte in
contante.
  4.  Le deroghe di cui al comma 2 non si applicano alle operazioni e
rapporti  posti  in  essere  con  e da soggetti privi di insediamenti
fisici  in alcun paese secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma
6, del presente regolamento.
  5.   Gli   intermediari   non   sono   tenuti   agli   obblighi  di
identificazione  e di registrazione per i rapporti intrattenuti e per
le  operazioni  poste  in  essere dai soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, dalla lettera b) alla lettera f) del decreto. Resta peraltro
fermo  in  capo  agli  intermediari  l'obbligo di identificazione del
cliente,  e  di  registrazione delle operazioni da questi compiute in
contropartita con i suddetti soggetti.
  6. Gli obblighi sono altresi' esclusi per i conti, i depositi e gli
altri  rapporti  continuativi  intrattenuti dagli intermediari con le
sezioni  di  tesoreria  provinciale  dello Stato, la Banca d'Italia e
l'UIC.
  7.  Non  sono sottoposte a registrazione le operazioni contabili di
accredito  e addebito relative ai Titoli di Stato, effettuate, presso
lo    stesso   intermediario,   tra   rapporti   recanti   l'identica
intestazione.
 
          Note all'art. 14:
              - Per  il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
          e la direttiva 91/308/CEE, si vedano le note all'art. 1.
              - Il  testo  dell'art.  2,  comma 2, del citato decreto
          legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, e' il seguente:
              «2.  Gli  obblighi  di  segnalazione  delle  operazioni
          sospette  e  le  disposizioni  contenute  negli articoli 3,
          3-bis e 10 della legge antiriciclaggio si applicano:
                a) ai soggetti indicati nel comma 1;
                b) alle  societa' di gestione accentrata di strumenti
          finanziari;
                c) alle    societa'    di    gestione   dei   mercati
          regolamentati  di  strumenti  finanziari  e ai soggetti che
          gestiscono  strutture  per  la  negoziazione  di  strumenti
          finanziari e di fondi interbancari;
                d) alle   societa'   di   gestione   dei  servizi  di
          liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari;
                e) alle   societa'   di   gestione   dei  sistemi  di
          compensazione  e  garanzia  delle  operazioni  in strumenti
          finanziari;
                f) agli uffici della pubblica amministrazione.».