Art. 15.
           Abrogazioni e disposizioni finali e transitorie
  1. Sono abrogati il decreto del Ministro del tesoro del 19 dicembre
1991 e del 29 ottobre 1993, nonche' gli articoli da 1 a 5 del decreto
del Ministro del tesoro del 7 luglio 1992.
  2.  Fino  all'emanazione di nuove disposizioni applicative ai sensi
dell'articolo 8, comma 6, del decreto, continuano ad essere applicate
in  quanto  compatibili, le disposizioni vigenti contenute in decreti
ministeriali e in altri provvedimenti attuativi.
  Il  presente  decreto  munito  del sigillo di Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  di  osservarlo  e  farlo
osservare.

    Roma, 3 febbraio 2006

                                                Il Ministro: Tremonti

Visto, il Guardasigilli: Castelli

  Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2006

  Ufficio  di  controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro
n. 1 Economia e finanze, foglio n. 386
 
          Nota all'art. 15:
              - Il  testo  dell'art.  8,  comma 6, del citato decreto
          legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, e' il seguente:
              «6.  L'UIC  adotta  disposizioni applicative sentite le
          competenti   autorita'   di   vigilanza  di  settore  e  le
          amministrazioni   interessate.   Per   lo   svolgimento  di
          approfondimenti sul piano finanziario, l'UIC puo' acquisire
          dati,  notizie  e  documenti  presso  i  soggetti  indicati
          nell'art. 2.».