Art. 15. Abrogazioni e disposizioni finali e transitorie 1. Sono abrogati il decreto del Ministro del tesoro del 19 dicembre 1991 e del 29 ottobre 1993, nonche' gli articoli da 1 a 5 del decreto del Ministro del tesoro del 7 luglio 1992. 2. Fino all'emanazione di nuove disposizioni applicative ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del decreto, continuano ad essere applicate in quanto compatibili, le disposizioni vigenti contenute in decreti ministeriali e in altri provvedimenti attuativi. Il presente decreto munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare. Roma, 3 febbraio 2006 Il Ministro: Tremonti Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2006 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 386
Nota all'art. 15: - Il testo dell'art. 8, comma 6, del citato decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, e' il seguente: «6. L'UIC adotta disposizioni applicative sentite le competenti autorita' di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate. Per lo svolgimento di approfondimenti sul piano finanziario, l'UIC puo' acquisire dati, notizie e documenti presso i soggetti indicati nell'art. 2.».