Art. 2.
                             Destinatari
  1. Il presente regolamento si applica a:
    a) banche;
    b) Poste italiane S.p.A.;
    c) istituti di moneta elettronica;
    d) societa' di intermediazione mobiliare (SIM);
    e) societa' di gestione del risparmio (SGR);
    f) societa' di investimento a capitale variabile (SICAV);
    g) imprese di assicurazione;
    h) agenti di cambio;
    i) societa' fiduciarie;
    l) societa' che svolgono il servizio di riscossione di tributi;
    m) intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto
dall'articolo 107 del testo unico bancario;
    n) intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto
dall'articolo 106 del testo unico bancario;
    o) soggetti  operanti  nel  settore  finanziario  iscritti  nelle
sezioni dell'elenco generale previste dagli articoli 113 e 155, commi
4 e 5, del testo unico bancario;
    p) succursali   italiane   dei  soggetti  indicati  alle  lettere
precedenti  aventi sede legale in uno stato estero nonche' succursali
italiane delle societa' di gestione del risparmio armonizzate.
 
          Note all'art. 2:
              - Il  testo degli articoli 106, 107, 113 e 155, commi 4
          e  5  del  citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
          385, e' il seguente:
              «Art.  106  (Elenco  generale).  -  1.  L'esercizio nei
          confronti  del  pubblico  delle  attivita' di assunzione di
          partecipazioni,   di  concessione  di  finanziamenti  sotto
          qualsiasi  forma,  di prestazione di servizi di pagamento e
          intermediazione   in  cambi  e'  riservato  a  intermediari
          finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC.
              2.  Gli  intermediari  finanziari  indicati nel comma 1
          possono   svolgere  esclusivamente  attivita'  finanziarie,
          fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge.
              3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere
          delle seguenti condizioni:
                a) forma  di  societa'  per  azioni,  di  societa' in
          accomandita  per  azioni,  di  societa'  a  responsabilita'
          limitata o di societa' cooperativa;
                b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
                c) capitale  sociale  versato  non inferiore a cinque
          volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle
          societa' per azioni;
                d) possesso,  da parte dei titolari di partecipazioni
          e  degli  esponenti aziendali, dei requisiti previsti dagli
          articoli 108 e 109.
              4.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti
          la Banca d'Italia e l'UIC:
                a) specifica  il  contenuto  delle attivita' indicate
          nel   comma   1,   nonche'  in  quali  circostanze  ricorra
          l'esercizio  nei  confronti  del  pubblico.  Il  credito al
          consumo  si considera comunque esercitato nei confronti del
          pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;
                b) per   gli  intermediari  finanziari  che  svolgono
          determinati  tipi  di  attivita',  puo', in deroga a quanto
          previsto  dal  comma  3,  vincolare  la  scelta della forma
          giuridica,   consentire   l'assunzione   di   altre   forme
          giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.
              5.  L'UIC indica le modalita' di iscrizione nell'elenco
          e  da' comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e
          alla CONSOB .
              6.  Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per
          l'iscrizione   nell'elenco,   l'UIC   puo'   chiedere  agli
          intermediari  finanziari dati, notizie, atti e documenti e,
          se  necessario,  puo'  effettuare  verifiche presso la sede
          degli  intermediari  stessi, anche con la collaborazione di
          altre autorita'.
              7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
          direzione  e  controllo  presso gli intermediari finanziari
          comunicano   all'UIC,   con   le   modalita'  dallo  stesso
          stabilite,  le  cariche  analoghe  ricoperte  presso  altre
          societa' ed enti di qualsiasi natura.».
              «Art.   107   (Elenco   speciale).  -  1.  Il  Ministro
          dell'economia  e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e
          la   CONSOB,   determina   criteri   oggettivi,  riferibili
          all'attivita'  svolta,  alla  dimensione  e al rapporto tra
          indebitamento   e   patrimonio,   in  base  ai  quali  sono
          individuati  gli  intermediari  finanziari  che  si  devono
          scrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.
              2.    La   Banca   d'Italia,   in   conformita'   delle
          deliberazioni  del  CICR,  detta agli intermediari iscritti
          nell'elenco   speciale   disposizioni   aventi  ad  oggetto
          l'adeguatezza  patrimoniale  e  il contenimento del rischio
          nelle  sue  diverse configurazioni nonche' l'organizzazione
          amministrativa  e contabile e i controlli interni. La Banca
          d'Italia  puo'  adottare,  ove  la  situazione lo richieda,
          provvedimenti    specifici   nei   confronti   di   singoli
          intermediari  per  le  materie  in precedenza indicate. Con
          riferimento  a  determinati  tipi  di  attivita'  la  Banca
          d'Italia   puo'   inoltre  dettare  disposizioni  volte  ad
          assicurarne il regolare esercizio .
              3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le
          modalita'  e  nei  termini  da essa stabiliti, segnalazioni
          periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto.
              4.  La  Banca  d'Italia  puo'  effettuare ispezioni con
          facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti
          ritenuti necessari.
              4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari
          il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione
          di  norme  di  legge o di disposizioni emanate ai sensi del
          presente decreto.
              5.  Gli  intermediari  finanziari  iscritti nell'elenco
          speciale  restano  iscritti  anche  nell'elenco generale; a
          essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.
              6.  Gli  intermediari  finanziari  iscritti nell'elenco
          speciale,  quando siano stati autorizzati all'esercizio dei
          servizi  di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con
          obbligo   di   rimborso   per  un  ammontare  superiore  al
          patrimonio,  sono  assoggettati  alle disposizioni previste
          nel  titolo  IV,  capo I, sezioni I e III, nonche' all'art.
          97-bis  in  quanto compatibile; in luogo degli articoli 86,
          commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica l'art. 57, commi 4 e
          5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
              7.  Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal
          comma  1  che  esercitano  l'attivita'  di  concessione  di
          finanziamenti   sotto   qualsiasi  forma  si  applicano  le
          disposizioni dell'art. 47.».
              «Art.  113  (Soggetti  non  operanti  nei confronti del
          pubblico).  -  1. L'esercizio  in  via  prevalente, non nei
          confronti  del pubblico, delle attivita' indicate nell'art.
          106,  comma  1,  e'  riservato  ai soggetti iscritti in una
          apposita   sezione   dell'elenco   generale.   Il  Ministro
          dell'economia  e delle finanze emana disposizioni attuative
          del presente comma.
              2.  Si  applicano  l'art.  108,  commi  1, 2 e 3 e, con
          esclusivo  riferimento  ai  requisiti  di onorabilita' e di
          indipendenza, l'art. 109.».
              «4. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in
          un'apposita  sezione  dell'elenco  previsto  dall'art. 106,
          comma   1.   L'iscrizione   nella  sezione  non  abilita  a
          effettuare  le altre operazioni riservate agli intermediari
          finanziari  iscritti  nel  citato  elenco.  A  essi  non si
          applica il titolo V del presente decreto legislativo.
              5.   I   soggetti   che   esercitano  professionalmente
          l'attivita' di cambiavalute, consistente nella negoziazione
          a  pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono iscritti in
          un'apposita  sezione  dell'elenco  previsto  dall'art. 106,
          comma   1.   A   tali  soggetti  si  applicano,  in  quanto
          compatibili,  le  disposizioni degli articoli 106, comma 6,
          108,   109,  con  esclusivo  riferimento  ai  requisiti  di
          onorabilita', e 111. L'iscrizione nella sezione non abilita
          a   effettuare   le   altre   operazioni   riservate   agli
          intermediari  finanziari. Il Ministro dell'economia e delle
          finanze,   sentiti   la   Banca  d'Italia  e  1'UIC,  emana
          disposizioni  applicative  del presente comma individuando,
          in  particolare, le attivita' che possono essere esercitate
          congiuntamente  con  quella  di  cambiavalute.  Il Ministro
          dell'economia   e   delle   finanze  detta  altresi'  norme
          transitorie  dirette  a  disciplinare  le abilitazioni gia'
          concesse ai cambiavalute ai sensi dell'art. 4, comma 2, del
          decreto-legge   3 maggio  1991,  n.  143,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.».