Art. 3.
                        Obblighi applicabili
  1.  Gli  obblighi di identificazione, registrazione e conservazione
si applicano in relazione alle operazioni e ai rapporti inerenti allo
svolgimento   dell'attivita'   istituzionale  o  professionale  degli
intermediari.
  2. Gli intermediari devono:
    a) identificare  i  clienti  in  relazione  ai  rapporti  e  alle
operazioni indicati negli articoli 4 e 5 del presente regolamento;
    b) istituire l'archivio unico informatico;
    c) registrare e conservare nell'archivio unico informatico i dati
identificativi  e le altre informazioni relative alle operazioni e ai
rapporti.
  3.   Gli   intermediari,   al  fine  di  prevenire  e  impedire  la
realizzazione  di  operazioni di riciclaggio, devono istituire misure
di   controllo   interno  e  assicurare  un'adeguata  formazione  dei
dipendenti  e dei collaboratori, anche per approfondire la conoscenza
dei propri clienti.
  4. L'attivita' dei clienti deve essere valutata con continuita' nel
corso  del  rapporto, sulla base di evidenze aggiornate, individuando
eventuali incongruenze rispetto al profilo di rischio di riciclaggio.
  5.  Gli  intermediari non sono tenuti ad istituire l'archivio unito
informatico qualora non vi siano dati da registrare.