Art. 3. Obblighi applicabili 1. Gli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione si applicano in relazione alle operazioni e ai rapporti inerenti allo svolgimento dell'attivita' istituzionale o professionale degli intermediari. 2. Gli intermediari devono: a) identificare i clienti in relazione ai rapporti e alle operazioni indicati negli articoli 4 e 5 del presente regolamento; b) istituire l'archivio unico informatico; c) registrare e conservare nell'archivio unico informatico i dati identificativi e le altre informazioni relative alle operazioni e ai rapporti. 3. Gli intermediari, al fine di prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio, devono istituire misure di controllo interno e assicurare un'adeguata formazione dei dipendenti e dei collaboratori, anche per approfondire la conoscenza dei propri clienti. 4. L'attivita' dei clienti deve essere valutata con continuita' nel corso del rapporto, sulla base di evidenze aggiornate, individuando eventuali incongruenze rispetto al profilo di rischio di riciclaggio. 5. Gli intermediari non sono tenuti ad istituire l'archivio unito informatico qualora non vi siano dati da registrare.