Art. 4. Rapporti 1. Gli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione, sussistono in sede di accensione, variazione e chiusura di conti, depositi e altri rapporti continuativi, sia nominativi che al portatore. 2. Il termine «conto» va inteso nel senso di conti movimentabili dal cliente, quali il conto corrente e conti analoghi, fra cui i depositi di risparmio. Sono, quindi, esclusi conti quali i conti di evidenza ed i conti transitori. 3. Il termine «deposito» comprende la custodia e la amministrazione di strumenti finanziari anche in forma «dematerializzata», i depositi chiusi, la locazione delle cassette di sicurezza. 4. L'espressione «altro rapporto continuativo» va intesa come rapporto di durata che rientra nell'esercizio di attivita' istituzionali, quali ad esempio: a) la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compreso il leasing finanziario ed il rilascio di garanzie e di impegni di firma; b) la prestazione di servizi di pagamento; c) l'assunzione di partecipazioni; d) la prestazione di servizi di investimento; e) le assicurazioni sulla vita di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; f) l'amministrazione di beni. 5. Costituisce altresi' rapporto continuativo ogni rapporto che si instauri in relazione alla ricezione di un incarico o mandato, anche fiduciario. 6. Non costituiscono rapporti continuativi le quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), i contratti assicurativi contro i danni, gli strumenti finanziari derivati, i pronti contro termine, i certificati' di deposito e i titoli analoghi nonche' i rapporti che si sostanziano in una sola operazione. 7. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con propria circolare, potra' fornire indicazioni esplicative sul contenuto del presente articolo.
Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 1, lettera b) del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' il seguente: «1. Agli effetti del codice delle assicurazioni private si intendono per: a) (omissis); b) assicurazione sulla vita: le assicurazioni e le operazioni indicate all'art. 2, comma 1; (omissis).».