Art. 4.
                              Rapporti
  1.  Gli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione,
sussistono  in  sede  di  accensione, variazione e chiusura di conti,
depositi  e  altri  rapporti  continuativi,  sia  nominativi  che  al
portatore.
  2.  Il  termine  «conto» va inteso nel senso di conti movimentabili
dal  cliente,  quali  il  conto  corrente e conti analoghi, fra cui i
depositi  di  risparmio. Sono, quindi, esclusi conti quali i conti di
evidenza ed i conti transitori.
  3. Il termine «deposito» comprende la custodia e la amministrazione
di strumenti finanziari anche in forma «dematerializzata», i depositi
chiusi, la locazione delle cassette di sicurezza.
  4.  L'espressione  «altro  rapporto  continuativo»  va  intesa come
rapporto   di   durata   che   rientra  nell'esercizio  di  attivita'
istituzionali, quali ad esempio:
    a) la   concessione   di  finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma,
compreso  il  leasing  finanziario  ed  il  rilascio di garanzie e di
impegni di firma;
    b) la prestazione di servizi di pagamento;
    c) l'assunzione di partecipazioni;
    d) la prestazione di servizi di investimento;
    e) le  assicurazioni  sulla  vita  di  cui  all'art.  1, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
    f) l'amministrazione di beni.
   5. Costituisce altresi' rapporto continuativo ogni rapporto che si
instauri  in relazione alla ricezione di un incarico o mandato, anche
fiduciario.
  6. Non costituiscono rapporti continuativi le quote di organismi di
investimento   collettivo   del   risparmio   (OICR),   i   contratti
assicurativi  contro  i  danni,  gli strumenti finanziari derivati, i
pronti contro termine, i certificati' di deposito e i titoli analoghi
nonche' i rapporti che si sostanziano in una sola operazione.
  7.   Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  con  propria
circolare,  potra'  fornire indicazioni esplicative sul contenuto del
presente articolo.
 
          Nota all'art. 4:
              - Il  testo  dell'art. 1, lettera b) del citato decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' il seguente:
              «1. Agli effetti del codice delle assicurazioni private
          si intendono per:
                a) (omissis);
                b) assicurazione  sulla  vita:  le assicurazioni e le
          operazioni indicate all'art. 2, comma 1;
                (omissis).».