Art. 5.
                             Operazioni
  1.  Gli obblighi di identificazione dei clienti, di registrazione e
di  conservazione  sussistono  altresi'  per  ogni  operazione, anche
frazionata,  disposta  dai  clienti che comporti la trasmissione o la
movimentazione  di  mezzi  di pagamento di importo superiore a 12.500
euro.
  2.  Gli  intermediari  devono dotarsi di strumenti tecnici idonei a
conoscere  in  tempo  reale  le  operazioni  eseguite dal cliente nel
giorno  dell'operazione  e  nei  sette  giorni precedenti, al fine di
valutare  se  si  tratti di parti di un'unica operazione. Nel caso di
ordini  di  pagamento  o  di  accreditamento,  ciascun  intermediario
effettua  le  aggregazioni  con  riferimento  al cliente per il quale
interviene.
  3.    Gli    intermediari,   nell'ambito   della   loro   autonomia
organizzativa,  possono individuare classi di operazioni e di importo
non   significative   ai  fini  della  rilevazione  delle  operazioni
frazionate.
  4.   Gli   obblighi   sussistono  altresi'  nei  casi  in  cui  gli
intermediari  abilitati  agiscano da tramite ai sensi dell'articolo 1
della legge antiriciclaggio, o siano comunque parte nel trasferimento
di  denaro  contante  o titoli al portatore, in euro o valuta estera,
effettuato  a  qualsiasi  titolo  tra  soggetti  diversi,  di importo
complessivamente superiore a 12.500 euro.
  5.  Ai fini dell'individuazione del valore delle operazioni e della
registrazione  delle  stesse nell'archivio unico informatico non deve
procedersi  alla compensazione di operazioni di segno contrario poste
in essere dallo stesso cliente.