Art. 7. Identificazione indiretta 1. Non e' necessario procedere all'identificazione diretta nei seguenti casi: a) per i clienti gia' identificati in relazione ad un rapporto in essere; b) in relazione ad operazioni che, a valere su un conto o un altro rapporto, sono effettuate con sistemi di cassa continua o di sportelli automatici, per corrispondenza o attraverso soggetti che svolgono attivita' di trasporto di valori o mediante carte di pagamento; tali operazioni sono imputate al soggetto titolare del conto o del rapporto al quale ineriscono; c) per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da documenti recanti la firma digitale ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni; d) per i clienti i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorita' consolare italiana, cosi' come indicata nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153. 2. Per i clienti, il cui contatto e' avvenuto attraverso l'intervento di un mediatore creditizio e di un mediatore di assicurazione o di riassicurazione iscritto, fino all'istituzione del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi previsto dall'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nell'albo previsto dall'articolo 2 della legge 28 novembre 1984, n. 792, l'intermediario puo' procedere all'identificazione, in relazione al rapporto per il quale e' stata compiuta la mediazione, acquisendo dal mediatore le informazioni necessarie, anche senza la presenza contestuale del cliente.
Note all'art. 7: - Il testo dell'art. 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' il seguente: «Art. 23 (Firma digitale). - 1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui e' apposta o associata. 2. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi una chiave privata la cui corrispondente chiave pubblica sia stata oggetto dell'emissione di un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validita' ovvero non risulti revocato o sospeso. 3. L'apposizione ad un documento informatico di una firma elettronica basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era gia' a conoscenza di tutte le parti interessate. 4. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce, ad ogni fine previsto dalla normativa vigente, l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere. 5. Attraverso il certificato elettronico si devono rilevare, secondo le regole tecniche di cui all'art. 8, comma 2, la validita' del certificato elettronico stesso, nonche' gli elementi identificativi del titolare e del certificatore.». - Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153: (Integrazione dell'attuzione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1997, n. 136), e' il seguente: «Art. 5. - 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall'art. 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, il potere di identificazione da parte dell'autorita' consolare italiana di soggetti operanti all'estero e' riservata alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria.». - Per l'art. 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005, si vedano le note all'art. 1. - L'art. 2 della legge 28 novembre 1984, n. 792, abrogata dall'art. 354 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recava: «Art. 2 (Attivita' del mediatore).».