Art. 7.
                      Identificazione indiretta
  1.  Non  e'  necessario  procedere  all'identificazione diretta nei
seguenti casi:
    a) per i clienti gia' identificati in relazione ad un rapporto in
essere;
    b) in  relazione  ad  operazioni  che,  a valere su un conto o un
altro  rapporto,  sono  effettuate con sistemi di cassa continua o di
sportelli  automatici,  per  corrispondenza o attraverso soggetti che
svolgono  attivita'  di  trasporto  di  valori  o  mediante  carte di
pagamento;  tali  operazioni  sono  imputate al soggetto titolare del
conto o del rapporto al quale ineriscono;
    c) per   i   clienti   i  cui  dati  identificativi  e  le  altre
informazioni  da  acquisire  risultino da atti pubblici, da scritture
private autenticate o da documenti recanti la firma digitale ai sensi
dell'articolo   23   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni;
    d) per   i   clienti  i  cui  dati  identificativi  risultino  da
dichiarazione   della   rappresentanza   e  dell'autorita'  consolare
italiana, cosi' come indicata nell'articolo 6 del decreto legislativo
26 maggio 1997, n. 153.
  2.   Per   i  clienti,  il  cui  contatto  e'  avvenuto  attraverso
l'intervento  di  un  mediatore  creditizio  e  di  un  mediatore  di
assicurazione o di riassicurazione iscritto, fino all'istituzione del
registro  degli  intermediari  assicurativi e riassicurativi previsto
dall'art.  109  del  decreto  legislativo  7 settembre  2005, n. 209,
nell'albo  previsto  dall'articolo 2 della legge 28 novembre 1984, n.
792, l'intermediario puo' procedere all'identificazione, in relazione
al  rapporto per il quale e' stata compiuta la mediazione, acquisendo
dal  mediatore  le  informazioni  necessarie, anche senza la presenza
contestuale del cliente.
 
          Note all'art. 7:
              - Il   testo   dell'art.  23  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' il
          seguente:
              «Art.  23 (Firma digitale). - 1. La firma digitale deve
          riferirsi  in  maniera  univoca  ad  un solo soggetto ed al
          documento  o  all'insieme  di  documenti  cui  e' apposta o
          associata.
              2.   Per  la  generazione  della  firma  digitale  deve
          adoperarsi  una chiave privata la cui corrispondente chiave
          pubblica sia stata oggetto dell'emissione di un certificato
          qualificato  che,  al  momento  della  sottoscrizione,  non
          risulti  scaduto di validita' ovvero non risulti revocato o
          sospeso.
              3.  L'apposizione  ad  un  documento informatico di una
          firma  elettronica  basata  su  un  certificato elettronico
          revocato,    scaduto   o   sospeso   equivale   a   mancata
          sottoscrizione.   La  revoca  o  la  sospensione,  comunque
          motivate,  hanno  effetto  dal momento della pubblicazione,
          salvo  che il revocante, o chi richiede la sospensione, non
          dimostri  che  essa era gia' a conoscenza di tutte le parti
          interessate.
              4.   L'apposizione   di   firma   digitale   integra  e
          sostituisce, ad ogni fine previsto dalla normativa vigente,
          l'apposizione  di  sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e
          marchi di qualsiasi genere.
              5.  Attraverso  il  certificato  elettronico  si devono
          rilevare,  secondo  le  regole  tecniche di cui all'art. 8,
          comma  2,  la validita' del certificato elettronico stesso,
          nonche'  gli  elementi  identificativi  del  titolare e del
          certificatore.».
              - Il   testo   dell'art.   6  del  decreto  legislativo
          26 maggio  1997, n. 153: (Integrazione dell'attuzione della
          direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali
          di   provenienza   illecita.   Pubblicato   nella  Gazzetta
          Ufficiale 13 giugno 1997, n. 136), e' il seguente:
              «Art.   5.   -   1.  Ai  fini  dell'applicazione  delle
          disposizioni   contenute  nell'art.  13  del  decreto-legge
          15 dicembre  1979,  n.  625, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  6  febbraio  1980,  n.  15,  come  da  ultimo
          sostituito  dall'art. 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n.
          143,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 5 luglio
          1991,  n.  197,  il  potere  di  identificazione  da  parte
          dell'autorita'  consolare  italiana  di  soggetti  operanti
          all'estero  e' riservata alle rappresentanze diplomatiche e
          consolari di prima categoria.».
              - Per  l'art.  109  del  decreto legislativo n. 209 del
          2005, si vedano le note all'art. 1.
              - L'art.  2  della  legge  28  novembre  1984,  n. 792,
          abrogata  dall'art. 354 del decreto legislativo 7 settembre
          2005, n. 209, recava:
              «Art. 2 (Attivita' del mediatore).».