Art. 8.
                     Identificazione a distanza
  1.  Non  e'  necessario  procedere  all'identificazione di cui agli
articoli 6  e  7 qualora ai clienti sia stata rilasciata attestazione
da  soggetti  presso  i  quali  gli  stessi  sono  titolari di conti,
depositi  o  altri rapporti continuativi e in relazione ai quali sono
stati gia' identificati di persona.
  2.  L'attestazione  deve essere idonea a confermare l'identita' tra
il  soggetto  che deve essere identificato e il soggetto titolare del
conto  o  del  rapporto  presso  l'intermediario  attestante, nonche'
l'esattezza delle informazioni comunicate a distanza.
  3. L'attestazione puo' essere rilasciata dai seguenti soggetti:
    a) intermediari abilitati;
    b) enti  creditizi ed enti finanziari di Stati membri dell'Unione
europea,  cosi'  come  definiti nell'articolo 1, lettera A) e lettera
B), n. 2), n. 3) e n. 4), della direttiva;
    c) banche  aventi  sede  legale  e  amministrativa  in  Paesi non
appartenenti  all'Unione europea purche' aderenti al gruppo di azione
finanziaria  internazionale  (GAFI)  e  succursali  in  tali Paesi di
banche italiane e di altri Stati aderenti al GAFI;
  4.  L'attestazione puo' consistere in un bonifico eseguito a valere
sul  conto  per il quale il cliente e' stato identificato di persona,
che  contenga  un codice rilasciato al cliente dall'intermediario che
deve procedere all'identificazione.
  5.  L'UIC  puo'  indicare  ulteriori  forme e modalita' particolari
dell'idonea  attestazione  anche  tenendo conto dell'evoluzione delle
tecniche di comunicazione a distanza.
  6. In nessun caso l'attestazione puo' essere rilasciata da soggetti
che  non  hanno insediamenti fisici in alcun Paese. Per «insediamento
fisico» si intende un luogo destinato allo svolgimento dell'attivita'
istituzionale,   con   stabile  indirizzo,  diverso  da  un  semplice
indirizzo   elettronico,  in  un  Paese  nel  quale  il  soggetto  e'
autorizzato  a  svolgere  la  propria  attivita';  in tale  luogo  il
soggetto  deve  impiegare  una  o  piu'  persone  a tempo pieno, deve
mantenere   evidenze   relative  all'attivita'  svolta,  deve  essere
soggetto  ai  controlli  effettuati  dall'autorita' che ha rilasciato
l'autorizzazione ad operare.
 
          Nota all'art. 8:
              - Per   la  direttiva  del  Consiglio  delle  comunita'
          europee n. 91/308/CEE del 10 giugno 1991, si vedano le note
          all'art. 1.