Art. 9.
                    Modalita' della registrazione
  1.  Le  informazioni  relative ai dati identificativi del cliente e
del soggetto per conto del quale questo opera, alla data, all'importo
e  alla  tipologia  delle  operazioni e dei mezzi di pagamento devono
essere  registrate nell'archivio unico informatico tempestivamente e,
comunque,  non  oltre  il  trentesimo giorno successivo al compimento
dell'operazione.  Le  stesse  informazioni  devono  essere registrate
entro  trenta giorni dall'apertura, dalla variazione e dalla chiusura
del rapporto.
  2.  Nell'indicazione  dell'importo  delle  operazioni  deve  essere
evidenziata,  mediante  apposito  codice,  la  parte  in contanti. Le
registrazioni   degli   importi   espressi  in  valuta  estera  vanno
effettuate   nel   controvalore   in  euro  al  cambio  di  effettiva
negoziazione  ovvero,  in  mancanza,  al cambio indicativo del giorno
precedente   l'operazione;  in  ogni  caso,  deve  essere  conservata
evidenza della valuta estera in cui l'operazione e' espressa.
  3.  Le  operazioni  relative  a  rapporti intestati a piu' soggetti
vanno  riferite  a  tutti gli intestatari. Per la registrazione, puo'
essere   indicato  il  solo  numero  del  rapporto,  in  presenza  di
un'anagrafe   che   comunque   consenta   di   individuare   tutti  i
cointestatari   e  garantisca  la  possibilita'  di  trarre  evidenze
aziendali   integrate.  Devono  essere  comunque  registrati  i  dati
identificativi dei soggetti che eseguono le operazioni.
  4.  I dati identificativi e le altre informazioni relative a conti,
depositi   o   altri  rapporti  continuativi,  possono  anche  essere
contenuti  in  archivi  informatici,  diversi  dall'archivio unico, a
condizione che sia comunque assicurata la possibilita' di trarre, con
un'unica interrogazione, evidenze aziendali integrate e la storicita'
dei dati e delle informazioni.
  5.  Per  le  imprese  e  gli enti assicurativi il termine di cui al
comma  1  del  presente  articolo,  decorre  dal  giorno in cui hanno
ricevuto  i  dati  da  parte degli agenti e degli altri collaboratori
autonomi, i quali, a loro volta, devono inoltrare i dati stessi entro
trenta  giorni.  Nell'intervallo di tempo eventualmente intercorrente
fra  l'effettuazione delle operazioni e l'immissione dei dati e delle
informazioni   nell'archivio,   al  fine  di  assicurarne  la  facile
reperibilita',  gli  intermediari devono istituire apposite evidenze,
anche presso le unita' e gli operatori distaccati.