Art. 10. Recupero di crediti 1. Gli operatori che esercitano l'attivita' di recupero di crediti, indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera a), del presente regolamento, devono identificare il cliente che conferisce 1'incarico e devono acquisire e registrare nell'archivio unico le informazioni relative: a) all'identita' del cliente e, se diverso, del creditore; b) alla data del conferimento dell'incarico; c) al valore complessivo dei crediti da recuperare; d) all'importo dei crediti e alle generalita' dei debitori, per i crediti di valore superiore a 12.500 euro. 2. Per le riscossioni di valore superiore a 12.500 euro devono essere registrati, entro trenta giorni, le generalita' del debitore o di chi provvede al pagamento, la data della riscossione e i mezzi di pagamento utilizzati.