Art. 10.
                         Recupero di crediti
  1. Gli operatori che esercitano l'attivita' di recupero di crediti,
indicati   nell'articolo   2,  comma  1,  lettera  a),  del  presente
regolamento, devono identificare il cliente che conferisce 1'incarico
e  devono  acquisire e registrare nell'archivio unico le informazioni
relative:
    a) all'identita' del cliente e, se diverso, del creditore;
    b) alla data del conferimento dell'incarico;
    c) al valore complessivo dei crediti da recuperare;
    d) all'importo dei crediti e alle generalita' dei debitori, per i
crediti di valore superiore a 12.500 euro.
  2.  Per  le  riscossioni  di  valore superiore a 12.500 euro devono
essere registrati, entro trenta giorni, le generalita' del debitore o
di  chi provvede al pagamento, la data della riscossione e i mezzi di
pagamento utilizzati.