Art. 11. Custodia e trasporto di contante, titoli o valori 1. Gli operatori che svolgono le attivita' di custodia e trasporto di denaro contante, titoli o valori, indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), del presente regolamento, devono identificare il soggetto che conferisce l'incarico. In caso di custodia, deve essere identificato anche il soggetto che richiede la restituzione dei beni, se diverso dal soggetto che ha conferito l'incarico o dall'effettivo titolare. 2. Devono essere acquisite e registrate nell'archivio unico le informazioni relative: a) all'identita' del cliente che conferisce l'incarico; b) alle generalita' del mittente e del destinatario, acquisite direttamente o fornite dal cliente; c) alla data dell'operazione; d) al valore e al tipo dei beni oggetto dell'incarico.