Art. 11.
          Custodia e trasporto di contante, titoli o valori
  1.  Gli operatori che svolgono le attivita' di custodia e trasporto
di  denaro contante, titoli o valori, indicati nell'articolo 2, comma
1,  lettere b) e c), del presente regolamento, devono identificare il
soggetto  che conferisce l'incarico. In caso di custodia, deve essere
identificato anche il soggetto che richiede la restituzione dei beni,
se  diverso dal soggetto che ha conferito l'incarico o dall'effettivo
titolare.
  2.  Devono  essere  acquisite  e  registrate nell'archivio unico le
informazioni relative:
    a) all'identita' del cliente che conferisce l'incarico;
    b) alle  generalita'  del  mittente e del destinatario, acquisite
direttamente o fornite dal cliente;
    c) alla data dell'operazione;
    d) al valore e al tipo dei beni oggetto dell'incarico.