Art. 12.
             Agenzia di affari in mediazione immobiliare
  1.  Gli  operatori che svolgono l'attivita' di agenzia di affari in
mediazione  immobiliare,  indicati  nell'articolo 2, comma 1, lettera
d),  del  presente  regolamento,  devono  identificare  le  parti dei
contratti per i quali intervengono.
  2.  Devono  essere  acquisite  e  registrate nell'archivio unico le
informazioni relative:
    a) ai dati identificativi delle parti;
    b) alla  data  di  conclusione  del  contratto  preliminare o, in
mancanza, di quello definitivo di compravendita;
    c) al prezzo convenuto dell'immobile oggetto della mediazione.
  3.  Gli obblighi di identificazione e di registrazione si applicano
solo  nei  casi  in  cui vi sia stata la conclusione del contratto di
compravendita preliminare o, in mancanza, di quello definitivo.