Art. 12. Agenzia di affari in mediazione immobiliare 1. Gli operatori che svolgono l'attivita' di agenzia di affari in mediazione immobiliare, indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera d), del presente regolamento, devono identificare le parti dei contratti per i quali intervengono. 2. Devono essere acquisite e registrate nell'archivio unico le informazioni relative: a) ai dati identificativi delle parti; b) alla data di conclusione del contratto preliminare o, in mancanza, di quello definitivo di compravendita; c) al prezzo convenuto dell'immobile oggetto della mediazione. 3. Gli obblighi di identificazione e di registrazione si applicano solo nei casi in cui vi sia stata la conclusione del contratto di compravendita preliminare o, in mancanza, di quello definitivo.