Art. 13. Commercio di cose antiche e esercizio di case d'asta o gallerie d'arte 1. Gli operatori che svolgono le attivita' di commercio di cose antiche e di esercizio di case d'asta o gallerie d'arte, indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere e) e f), del presente regolamento, devono identificare le controparti, acquirenti e venditori. 2. Devono essere acquisite e registrate nell'archivio unico le informazioni relative: a) ai dati identificativi delle controparti; b) alla data dell'operazione; c) all'importo dell'operazione; d) ai mezzi di pagamento impiegati.