Art. 13.
Commercio  di  cose  antiche  e  esercizio  di case d'asta o gallerie
                               d'arte
  1.  Gli  operatori  che  svolgono le attivita' di commercio di cose
antiche  e  di  esercizio  di case d'asta o gallerie d'arte, indicati
nell'articolo  2, comma 1, lettere e) e f), del presente regolamento,
devono identificare le controparti, acquirenti e venditori.
  2.  Devono  essere  acquisite  e  registrate nell'archivio unico le
informazioni relative:
    a) ai dati identificativi delle controparti;
    b) alla data dell'operazione;
    c) all'importo dell'operazione;
    d) ai mezzi di pagamento impiegati.