Art. 14. Commercio di oro e di oggetti preziosi 1. Gli operatori che svolgono le attivita' di commercio di oro e di fabbricazione, mediazione e commercio, compresa l'importazione e l'esportazione, di oggetti preziosi, indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere g), h) e l), del presente regolamento, devono acquisire e registrare nell'archivio unico le informazioni relative: a) ai dati identificativi delle controparti; b) alla data dell'operazione; c) al tipo dell'operazione; d) all'importo dell'operazione e ai mezzi di pagamento impiegati. 2. Per l'adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento, gli operatori di cui al comma 1 possono avvalersi delle informazioni acquisite ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, e delle relative disposizioni di attuazione.