Art. 14.
               Commercio di oro e di oggetti preziosi
  1. Gli operatori che svolgono le attivita' di commercio di oro e di
fabbricazione,  mediazione  e  commercio,  compresa  l'importazione e
l'esportazione,  di oggetti preziosi, indicati nell'articolo 2, comma
1,  lettere g), h) e l), del presente regolamento, devono acquisire e
registrare nell'archivio unico le informazioni relative:
    a) ai dati identificativi delle controparti;
    b) alla data dell'operazione;
    c) al tipo dell'operazione;
    d) all'importo dell'operazione e ai mezzi di pagamento impiegati.
  2. Per l'adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento,
gli  operatori di cui al comma 1 possono avvalersi delle informazioni
acquisite ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000,
n. 7, e delle relative disposizioni di attuazione.